La complessa relazione tra marchi registrati e denominazioni di origine protette (DOP) è al centro di una recente causa giudiziaria riguardante il marchio “Salaparuta”. Questa disputa legale pone l’attenzione sull’equilibrio tra la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e l’importanza della salvaguardia delle denominazioni geografiche per prodotti di qualità.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) è stata interpellata per dirimere un caso che solleva questioni fondamentali sulla coesistenza tra questi due sistemi di tutela.

La controversia sul Marchio e la Denominazione DOP “Salaparuta”

L’azienda vitivinicola Duca di Salaparuta ha avviato un’azione legale contro varie entità, inclusi consorzi e istituzioni governative, per dichiarare la nullità della DOP “Salaparuta”, registrata a livello europeo nel 2009 e a livello nazionale nel 2006. L’azienda ha sostenuto che la DOP interferisse con il suo marchio registrato dal 1989 e ampiamente utilizzato. Secondo “Duca di Salaparuta”, l’uso della denominazione avrebbe potuto indurre in errore il pubblico, sfruttando la notorietà del marchio preesistente.

Le decisioni di Primo e Secondo Grado

Il Tribunale di Milano, nel 2021, ha respinto le richieste di nullità della DOP, affermando che la normativa vigente al momento del riconoscimento della DOC (2006) non prevedeva l’invalidità di una DOP basata sulla notorietà di un marchio anteriore.

La sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano nel 2023, che ha sottolineato l’applicabilità del regime transitorio del Regolamento CE 479/2008. Questo regolamento assicurava protezione automatica alle denominazioni esistenti, salvo eventuali cancellazioni da parte della Commissione europea entro il 2014, cosa che non avvenne per “Salaparuta”.

La Cassazione e la Rimessione alla CGUE

La Corte di Cassazione ha presentato ricorso alla CGUE, rilevando la necessità di chiarire due punti interpretativi cruciali:

  1. Applicabilità del Regolamento CE 479/2008: La Corte di Cassazione ha chiesto se le DOP registrate prima dell’entrata in vigore del Reg. 1234/2007 siano soggette all’art. 43, comma 2, del Reg. 479/2008, che vieta la protezione di una denominazione se questa può ingannare il consumatore a causa della notorietà di un marchio commerciale preesistente.
  2. Conflitti tra Marchi e DOP: È stato chiesto se la normativa vigente prima del 2007, ossia il Reg. CE 1493/1999, fosse sufficiente per disciplinare tutte le possibili coesistenze tra marchi e denominazioni di origine, o se il principio generale di non decettività dei segni dovesse comunque prevalere.

Questioni sollevate e prospettive

L’esito della decisione della CGUE potrebbe stabilire importanti precedenti sulla possibilità di limitare o annullare la protezione di denominazioni geografiche, qualora esse possano indurre in errore i consumatori per la notorietà di un marchio preesistente. Questo bilanciamento è cruciale per evitare l’abuso delle denominazioni di origine e, al contempo, garantire che i marchi anteriori non siano svantaggiati in modo ingiustificato.

Il ruolo di Daplex

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