Vendita con trasporto: cosa succede in caso di danni alla merce
Nella vendita con trasporto, è fondamentale comprendere i diritti dell’acquirente-destinatario qualora la merce giunga a destinazione danneggiata. Questo scenario, disciplinato da diverse norme del codice civile, coinvolge il rapporto giuridico tra venditore, vettore e acquirente.
Il caso tipico di danni alla merce
Un esempio pratico aiuta a illustrare questa problematica: un venditore affida a un vettore il trasporto della merce destinata all’acquirente. All’arrivo, l’acquirente nota il danneggiamento della merce, accetta comunque la consegna e lo segnala con una nota sulla bolla di consegna. Successivamente, richiede un risarcimento al vettore, ma anche il venditore avanza una pretesa di risarcimento, sostenendo di essere ancora il proprietario della merce.
Norme e giurisprudenza applicabile
In base all’art. 1510, comma 2, del codice civile, e agli artt. 1683 e seguenti, il contratto di trasporto stipulato tra venditore e vettore resta autonomo rispetto alla compravendita, anche quando la merce viene spedita. Tuttavia, l’acquirente acquisisce i diritti derivanti dal contratto di trasporto al momento della richiesta di riconsegna (art. 1689 c.c.).
La giurisprudenza ha chiarito che l’acquirente-destinatario può chiedere il risarcimento al vettore se:
- Ha chiesto la riconsegna della merce.
- L’inadempimento (il danneggiamento) ha inciso negativamente sulla sua sfera patrimoniale.
Questa interpretazione è supportata da pronunce come Cass. civ. sez. III, 15 luglio 2008, n. 19451 e Cass. civ. sez. III, 29 maggio 2018, n. 13377.
Conflitto di richieste di risarcimento
Se sia l’acquirente che il venditore chiedono il risarcimento al vettore, la legittimità della richiesta dipende da chi ha subito la perdita patrimoniale. La legittimazione del destinatario non è esclusiva, ma può essere alternativa a quella del venditore, con il criterio determinante rappresentato dall’impatto economico subito.
In alcuni casi, il venditore potrebbe assumersi la responsabilità del ripristino della merce danneggiata d’accordo con l’acquirente. In tal caso, i diritti di risarcimento passano al venditore, in quanto la perdita ricade sulla sua sfera giuridica.
Considerazioni finali sul caso
Per l’acquirente-destinatario, la protezione dei propri diritti è cruciale quando la merce subisce danni durante il trasporto. Egli è legittimato a chiedere il risarcimento al vettore purché dimostri l’accettazione della merce e la perdita economica derivante.
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