La separazione consensuale rappresenta la modalità più rapida e meno conflittuale per i coniugi che intendono porre fine alla convivenza matrimoniale. A differenza della separazione giudiziale, questa procedura si fonda sull’accordo tra le parti su tutte le condizioni della separazione, inclusi gli aspetti patrimoniali e l’eventuale affidamento dei figli. La presente guida analizza nel dettaglio la procedura, i documenti necessari, i costi aggiornati e i tempi medi per ottenere la separazione consensuale in Italia.

Cos’è la separazione consensuale e quando si applica

La separazione consensuale è l’istituto disciplinato dall’art. 158 del Codice Civile che consente ai coniugi di separarsi legalmente sulla base di un accordo condiviso. A differenza della separazione giudiziale, non è necessario che uno dei coniugi dimostri fatti specifici a carico dell’altro: è sufficiente la volontà comune di interrompere la convivenza matrimoniale.

L’accordo deve disciplinare tutti gli aspetti rilevanti della vita familiare successiva alla separazione, tra cui l’assegno di mantenimento, l’assegnazione della casa coniugale, la divisione dei beni e, in presenza di figli minori, le modalità di affidamento e collocamento. L’accordo viene poi sottoposto al vaglio del giudice, che ne verifica la conformità alla legge e la tutela degli interessi dei figli.

Requisiti per la separazione consensuale

Per accedere alla separazione consensuale è necessario che ricorrano alcune condizioni fondamentali:

  • Accordo tra i coniugi: entrambi i coniugi devono essere concordi sulla decisione di separarsi e su tutte le condizioni della separazione, senza eccezioni o riserve.
  • Regolamentazione completa: l’accordo deve disciplinare in modo esaustivo le questioni patrimoniali, l’eventuale assegno di mantenimento, l’assegnazione della casa coniugale e, in presenza di figli, le modalità di affidamento, collocamento e contributo al mantenimento.
  • Tutela dei figli minori: qualora vi siano figli minori, l’accordo deve rispettare il principio del superiore interesse del minore e prevedere disposizioni adeguate in merito al diritto di visita, al mantenimento e all’istruzione.
  • Capacità di agire: entrambi i coniugi devono essere pienamente capaci di intendere e di volere al momento della sottoscrizione dell’accordo.

In assenza di accordo anche su un solo aspetto, la procedura consensuale non può essere utilizzata e sarà necessario ricorrere alla separazione giudiziale.

La procedura della separazione consensuale: le tre modalità previste

A seguito delle riforme legislative intervenute negli ultimi anni, in particolare con il D.L. n. 132/2014 convertito in Legge n. 162/2014 e con la successiva Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022), la separazione consensuale può essere ottenuta attraverso tre distinte modalità.

Ricorso congiunto in tribunale

La modalità tradizionale prevede la presentazione di un ricorso congiunto al Tribunale competente, ossia quello del luogo di ultima residenza comune dei coniugi o, in alternativa, del luogo di residenza di uno di essi. I coniugi, assistiti dai rispettivi avvocati o da un unico legale congiunto, depositano il ricorso contenente le condizioni concordate. Il giudice fissa un’udienza di comparizione durante la quale verifica la volontà delle parti e, accertata la conformità dell’accordo, pronuncia la sentenza di separazione con decreto di omologa.

Negoziazione assistita

La negoziazione assistita, introdotta dal D.L. n. 132/2014, consente ai coniugi di raggiungere l’accordo di separazione con l’assistenza obbligatoria dei rispettivi avvocati, senza necessità di comparire in tribunale. L’accordo, una volta sottoscritto, viene trasmesso alla Procura della Repubblica per il nulla osta. In presenza di figli minori, la Procura verifica che le condizioni siano conformi al loro interesse. Questa procedura è particolarmente apprezzata per la sua rapidità e per la riduzione dei costi processuali.

Separazione dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile

La terza modalità prevede la comparizione dei coniugi dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei coniugi o del Comune presso cui è stato celebrato o trascritto il matrimonio. Questa procedura è ammessa esclusivamente in assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, nonché di figli economicamente non autosufficienti. Non è inoltre possibile inserire nell’accordo patti di trasferimento patrimoniale. La presenza dell’avvocato non è obbligatoria, sebbene fortemente consigliata.

Separazione consensuale con figli: aspetti specifici

La separazione consensuale con figli richiede un’attenzione particolare nella redazione dell’accordo. Il giudice, infatti, è tenuto a verificare che le condizioni concordate dai coniugi rispettino il principio di bigenitorialità e garantiscano il superiore interesse del minore, conformemente a quanto previsto dagli articoli 337-ter e seguenti del Codice Civile.

L’accordo deve disciplinare in modo dettagliato i seguenti aspetti:

  • Affidamento: la regola generale è l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori, salvo che ciò risulti contrario all’interesse del minore;
  • Collocamento prevalente: la determinazione del genitore presso il quale il minore risiederà in via prevalente;
  • Diritto di visita: la regolamentazione dei tempi e delle modalità di frequentazione con il genitore non collocatario;
  • Mantenimento: la determinazione del contributo economico a carico del genitore non collocatario, comprensivo delle spese ordinarie e straordinarie;
  • Piano genitoriale: a seguito della Riforma Cartabia, è richiesto un piano che dettaglia l’organizzazione della vita quotidiana dei figli.

Qualora il giudice ritenga che le condizioni concordate non siano adeguate alla tutela dei figli, può convocare le parti per proporre modifiche o, in casi estremi, rifiutare l’omologazione dell’accordo.

Documenti necessari per la separazione consensuale

La presentazione del ricorso di separazione consensuale richiede la raccolta e il deposito di una serie di documenti, tra cui:

  • Certificato di matrimonio: rilasciato dal Comune in cui il matrimonio è stato celebrato o trascritto;
  • Stato di famiglia: attestante la composizione del nucleo familiare;
  • Certificato di residenza: di entrambi i coniugi;
  • Dichiarazioni dei redditi: le ultime tre annualità di entrambi i coniugi, comprensive dei documenti relativi alla situazione patrimoniale;
  • Documentazione patrimoniale: visure catastali, estratti conto bancari e ogni altro documento utile a definire la situazione economica delle parti;
  • Accordo di separazione: il testo integrale delle condizioni concordate, sottoscritto da entrambi i coniugi.

In caso di negoziazione assistita, la documentazione verrà raccolta e gestita direttamente dagli avvocati delle parti, che provvederanno alla redazione della convenzione e dell’accordo.

Tempi della separazione consensuale

I tempi della separazione consensuale variano sensibilmente in funzione della modalità prescelta e del carico del tribunale competente. In linea generale, si possono indicare le seguenti tempistiche:

  • Ricorso congiunto in tribunale: i tempi medi variano da 2 a 6 mesi dalla presentazione del ricorso alla pronuncia del decreto di omologa, a seconda del tribunale;
  • Negoziazione assistita: la procedura si conclude mediamente in 1-3 mesi, rappresentando l’opzione più celere tra quelle che consentono la presenza di figli minori;
  • Separazione in Comune: la procedura si perfeziona generalmente in 30-60 giorni dalla prima comparizione dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile, considerando che la legge prevede un periodo di riflessione di 30 giorni prima della conferma definitiva.

È opportuno ricordare che la separazione consensuale costituisce il presupposto per la successiva richiesta di divorzio. A seguito della Legge n. 55/2015 (cosiddetto “divorzio breve”), il termine per richiedere il divorzio dopo una separazione consensuale è stato ridotto a soli sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice o dalla data dell’accordo di negoziazione assistita.

Costi della separazione consensuale

I costi della separazione consensuale dipendono dalla modalità scelta e dalla complessità della situazione patrimoniale e familiare. È possibile individuare le seguenti voci di spesa:

  • Contributo unificato: per il ricorso congiunto in tribunale, il contributo unificato ammonta a 43 euro. A questo si aggiunge la marca da bollo di 27 euro;
  • Onorario dell’avvocato: il compenso professionale varia in funzione della complessità del caso. Per una separazione consensuale senza particolari criticità, gli onorari si collocano mediamente tra 1.000 e 3.000 euro per ciascun coniuge. Nel caso di avvocato unico congiunto, il costo complessivo risulta generalmente inferiore;
  • Negoziazione assistita: i costi sono tendenzialmente in linea con quelli del ricorso congiunto, con il vantaggio di non dover sostenere il contributo unificato;
  • Separazione in Comune: è la modalità meno onerosa, poiché comporta unicamente il pagamento dei diritti di segreteria comunali, pari a 16 euro. Non è richiesta l’assistenza obbligatoria di un avvocato, sebbene sia consigliabile avvalersi di una consulenza legale preventiva.

Ai costi indicati possono aggiungersi le spese per la raccolta della documentazione, le eventuali perizie e le spese di mediazione qualora i coniugi decidano di avvalersi di un mediatore familiare per raggiungere l’accordo.

Conclusione: la separazione consensuale come scelta consapevole

La separazione consensuale rappresenta la soluzione più equilibrata e vantaggiosa per i coniugi che, pur nella difficoltà della scelta di interrompere il vincolo matrimoniale, intendono gestire la separazione in modo costruttivo e rispettoso. La possibilità di scegliere tra diverse modalità procedurali – ricorso congiunto, negoziazione assistita o separazione in Comune – consente di individuare il percorso più adeguato alle specifiche esigenze della coppia, tenendo conto della presenza di figli, della complessità patrimoniale e dei tempi desiderati.

Affidarsi a professionisti esperti in diritto di famiglia è essenziale per garantire che l’accordo sia redatto nel rispetto della normativa vigente e tuteli adeguatamente gli interessi di tutte le parti coinvolte, con particolare attenzione ai figli minori.

Lo studio legale Daplex, con gli avvocati Albino D’Alessio e Virginia Pedemonte, offre assistenza qualificata in tutte le fasi della separazione consensuale, dalla consulenza iniziale alla redazione dell’accordo e al deposito del ricorso. Grazie alla consolidata esperienza nel diritto di famiglia, lo studio affianca i clienti nella scelta della procedura più idonea, assicurando la tutela dei diritti di ciascun coniuge e dei figli.

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