Divorzio consensuale: procedura, documenti e tempistiche aggiornate
Il divorzio consensuale rappresenta la modalità più rapida e meno conflittuale per ottenere lo scioglimento definitivo del matrimonio nell’ordinamento italiano. A differenza della separazione, che sospende soltanto alcuni effetti del vincolo coniugale, il divorzio ne determina la cessazione irreversibile, consentendo a ciascun ex coniuge di contrarre un nuovo matrimonio e facendo venire meno i reciproci diritti successori. Questa guida analizza nel dettaglio la procedura del divorzio consensuale aggiornata al 2026, i documenti necessari, le tempistiche realistiche e le tre modalità previste dalla normativa vigente, con particolare attenzione alle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022) e dal successivo correttivo (D.Lgs. n. 164/2024).
Cos’è il divorzio consensuale e quando è possibile richiederlo
Il divorzio consensuale, detto anche divorzio congiunto, è il procedimento attraverso il quale entrambi i coniugi, di comune accordo, chiedono lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. La disciplina trova il proprio fondamento nella legge n. 898 del 1° dicembre 1970 e nelle successive modificazioni, da ultimo integrate dalle disposizioni del D.Lgs. n. 149/2022.
Per poter accedere al divorzio consensuale è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:
I presupposti per il divorzio consensuale
Il divorzio consensuale presuppone, in primo luogo, che sia già intervenuta una separazione legale tra i coniugi, sia essa consensuale o giudiziale. A seguito della riforma introdotta con la legge n. 55 del 6 maggio 2015 (cosiddetto “divorzio breve”), il termine minimo che deve intercorrere tra la separazione e la domanda di divorzio è stato significativamente ridotto:
- Sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice, qualora la separazione sia stata consensuale;
- Dodici mesi dalla medesima data, nel caso di separazione giudiziale.
È inoltre indispensabile che entrambi i coniugi siano d’accordo non soltanto sulla volontà di divorziare, ma anche su tutte le condizioni che regoleranno i rapporti successivi allo scioglimento del vincolo: dall’eventuale assegno divorzile all’affidamento dei figli, dalla destinazione della casa familiare alla divisione dei beni. Qualora manchi l’accordo anche su uno solo di tali profili, non è possibile accedere alla procedura consensuale e sarà necessario avviare un divorzio giudiziale.
Le tre modalità per ottenere il divorzio consensuale
La normativa italiana prevede tre distinte modalità per ottenere il divorzio consensuale, ciascuna caratterizzata da presupposti, iter e costi differenti.
Ricorso congiunto in tribunale
Il ricorso congiunto rappresenta la forma classica di divorzio consensuale. I coniugi presentano un’unica domanda al tribunale competente — individuato nel luogo di residenza o di domicilio di uno dei coniugi — contenente l’accordo su tutte le condizioni dello scioglimento. Il giudice verifica la conformità dell’accordo alla legge e, nei casi in cui vi siano figli minori, accerta che le condizioni pattuite ne tutelino l’interesse. Accertata la regolarità, il tribunale emette la sentenza di divorzio. Il contributo unificato dovuto per il ricorso congiunto è pari a 43 euro, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 115/2002. Gli atti relativi beneficiano dell’esenzione dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro, come previsto dall’art. 19 della legge n. 74/1987.
Negoziazione assistita
La negoziazione assistita consente ai coniugi di raggiungere un accordo di divorzio con l’assistenza dei rispettivi avvocati, senza comparire dinanzi al giudice. L’intesa viene formalizzata in una convenzione di negoziazione e successivamente trasmessa al Procuratore della Repubblica per il necessario nulla osta. Questa procedura è percorribile anche in presenza di figli minori, nel qual caso il Procuratore della Repubblica trasmette l’accordo al Presidente del Tribunale per la verifica della conformità all’interesse dei minori. Non è dovuto il contributo unificato previsto per il ricorso in tribunale.
Divorzio consensuale in Comune
Il divorzio consensuale in Comune rappresenta la modalità più snella e meno onerosa. I coniugi si presentano personalmente dinanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno di essi o del luogo in cui il matrimonio è stato celebrato o trascritto. Il costo è limitato al pagamento di un diritto fisso di 16 euro. Questa procedura, tuttavia, non è utilizzabile in presenza di figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti economicamente o portatori di handicap, né qualora l’accordo preveda trasferimenti patrimoniali immobiliari. L’assistenza di un avvocato non è obbligatoria, sebbene sia sempre consigliabile per verificare la completezza e la correttezza dell’accordo.
I documenti necessari per il divorzio consensuale
Indipendentemente dalla modalità prescelta, la procedura di divorzio consensuale richiede la presentazione di una serie di documenti essenziali:
- Certificato di matrimonio aggiornato, rilasciato dal Comune di celebrazione;
- Stato di famiglia di entrambi i coniugi;
- Copia autentica del provvedimento di separazione (sentenza di separazione consensuale omologata o sentenza di separazione giudiziale passata in giudicato);
- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi esercizi fiscali, necessarie per la regolamentazione degli aspetti economici;
- Accordo sottoscritto dai coniugi sulle condizioni del divorzio, comprensivo delle disposizioni relative all’eventuale assegno divorzile, all’affidamento dei figli e alla destinazione della casa familiare;
- Documenti di identità in corso di validità e codici fiscali di entrambi i coniugi.
In presenza di figli minori, è necessario predisporre anche il piano genitoriale, introdotto dalla Riforma Cartabia, che disciplina nel dettaglio i tempi e le modalità di frequentazione del minore con ciascun genitore, le scelte relative all’istruzione, alla salute e alle attività extrascolastiche.
I tempi del divorzio consensuale nel 2026
Le tempistiche del divorzio consensuale variano sensibilmente in funzione della procedura adottata:
- Ricorso congiunto in tribunale: la procedura si conclude generalmente entro uno-tre mesi dalla presentazione del ricorso, salvo tempi più lunghi legati al carico dell’ufficio giudiziario competente;
- Negoziazione assistita: i tempi sono mediamente contenuti in circa sessanta giorni dalla sottoscrizione della convenzione, comprensivi della fase di trasmissione alla Procura della Repubblica;
- Divorzio in Comune: è la procedura più rapida. L’ufficiale dello stato civile, dopo aver ricevuto la dichiarazione dei coniugi, li invita a comparire nuovamente dopo un periodo non inferiore a trenta giorni per la conferma definitiva dell’accordo.
A tali tempistiche occorre sommare il termine minimo di sei o dodici mesi dalla separazione, necessario per poter presentare la domanda di divorzio. È opportuno considerare che la Riforma Cartabia ha introdotto la possibilità di cumulare nello stesso procedimento le domande di separazione e divorzio, con un potenziale risparmio di tempi complessivi. In tal caso, il tribunale pronuncia la separazione con un’ordinanza parziale all’esito della prima udienza, e il divorzio viene definito una volta decorso il termine previsto dalla legge.
Differenze tra divorzio consensuale e divorzio giudiziale
La distinzione tra divorzio consensuale e divorzio giudiziale incide significativamente su tempi, costi e complessità del procedimento. Nel divorzio consensuale, l’accordo preventivo tra i coniugi consente di evitare la fase istruttoria e il contraddittorio tipici del contenzioso, con una conseguente riduzione della durata complessiva del procedimento e dell’impegno professionale dell’avvocato.
Il divorzio giudiziale, al contrario, si rende necessario quando i coniugi non riescono a raggiungere un’intesa su uno o più profili rilevanti. In tal caso, uno dei coniugi avvia un procedimento contenzioso dinanzi al tribunale, che comporta udienze, eventuale escussione di testimoni, produzioni documentali e, talvolta, la nomina di consulenti tecnici d’ufficio (CTU) per la valutazione del patrimonio o per l’accertamento delle capacità genitoriali. Il contributo unificato per il divorzio giudiziale è pari a 98 euro, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 115/2002, e la durata del procedimento può protrarsi anche per diversi anni.
In termini economici complessivi, il divorzio consensuale è sempre preferibile, poiché la minore complessità del procedimento si traduce in una parcella professionale dell’avvocato significativamente inferiore. Tuttavia, è bene precisare che il raggiungimento di un accordo completo non è sempre possibile e che, in talune circostanze, il ricorso al giudice rappresenta l’unica strada percorribile per la tutela dei propri diritti.
I costi del divorzio consensuale
Il costo del divorzio consensuale si compone di spese fisse — stabilite dalla legge e dunque certe — e dalla parcella dell’avvocato, che varia in funzione della complessità del caso concreto.
Le spese fisse comprendono:
- Contributo unificato di 43 euro per il ricorso congiunto in tribunale (art. 13, comma 1, lett. a, D.P.R. n. 115/2002);
- Diritto fisso di 16 euro per il divorzio in Comune;
- Esenzione dall’imposta di bollo e di registro per tutti i procedimenti di divorzio, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 74/1987.
Per quanto riguarda la parcella dell’avvocato, il compenso professionale dipende da molteplici fattori: la tipologia di procedura prescelta, la presenza di figli e la complessità delle questioni patrimoniali da regolamentare, il numero di incontri e di attività professionali necessarie. È sempre consigliabile richiedere al proprio legale un preventivo scritto e dettagliato, comprensivo di IVA, contributo previdenziale e spese generali, così da avere un quadro chiaro della spesa complessiva prima di avviare il procedimento.
Per i soggetti in condizioni di difficoltà economica, la legge prevede la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato (artt. 74 e ss. del D.P.R. n. 115/2002), che consente di ottenere l’assistenza legale gratuita qualora il reddito imponibile del richiedente non superi la soglia stabilita dal Ministero della Giustizia.
Gli effetti giuridici del divorzio consensuale
La sentenza di divorzio consensuale produce effetti rilevanti sia sul piano personale sia su quello patrimoniale:
- Scioglimento definitivo del matrimonio: il vincolo coniugale viene meno in modo irreversibile. Per i matrimoni concordatari, la sentenza determina la cessazione degli effetti civili, senza incidere sul vincolo religioso;
- Perdita del cognome: la moglie che abbia assunto il cognome del marito perde il diritto di utilizzarlo, salvo autorizzazione del giudice per motivi di particolare rilevanza;
- Assegno divorzile: il coniuge economicamente più debole può ottenere un assegno a funzione assistenziale e compensativa, la cui entità è determinata dal giudice in base alle condizioni economiche delle parti, al contributo dato alla vita familiare e alla durata del matrimonio;
- Affidamento dei figli: in presenza di figli minori, il giudice provvede all’affidamento secondo il principio di bigenitorialità e nell’interesse superiore del minore, privilegiando di norma l’affidamento condiviso.
Conclusione: il divorzio consensuale come percorso di consapevolezza
Il divorzio consensuale rappresenta, nell’ordinamento italiano, la via privilegiata per porre fine al matrimonio con tempi contenuti, costi ridotti e un livello di conflittualità significativamente inferiore rispetto al percorso giudiziale. La possibilità di scegliere tra il ricorso congiunto in tribunale, la negoziazione assistita e la procedura dinanzi all’ufficiale dello stato civile consente ai coniugi di individuare la soluzione più adeguata alle proprie esigenze. È tuttavia indispensabile che l’accordo sia reale, completo e frutto di una scelta consapevole di entrambe le parti. Un’intesa raggiunta frettolosamente o in condizioni di squilibrio può generare contestazioni successive e vanificare i benefici della procedura consensuale. Per questa ragione, il supporto di uno studio legale specializzato in diritto di famiglia risulta fondamentale per assicurare che ogni aspetto dell’accordo sia adeguatamente ponderato e giuridicamente solido.
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