Tassa di successione: aliquote, franchigie e calcolo aggiornato al 2026
La tassa di successione, tecnicamente denominata imposta sulle successioni e donazioni, è il tributo dovuto dagli eredi sul patrimonio ricevuto a seguito del decesso di una persona. Il suo importo dipende da due fattori principali: il grado di parentela con il defunto e il valore complessivo dei beni trasferiti a ciascun erede. Conoscere in anticipo aliquote, franchigie e regole di calcolo consente di affrontare la successione con maggiore consapevolezza, evitando sorprese al momento della dichiarazione.
Cos’è la tassa di successione e quando si applica
La tassa di successione trova oggi la propria disciplina nel D.Lgs. n. 346/1990, di recente riorganizzato dal nuovo Testo Unico delle imposte indirette introdotto dal D.Lgs. n. 123/2025, in vigore dal 1° gennaio 2026, che ha ricondotto in un unico corpo normativo le disposizioni già modificate dal D.Lgs. n. 139/2024, senza tuttavia incidere sulle aliquote e sulle franchigie applicabili. L’imposta si applica a tutti i trasferimenti di beni e diritti che avvengono per causa di morte, indipendentemente dalla presenza di un testamento, e riguarda l’intero asse ereditario: immobili, conti correnti, titoli, partecipazioni societarie e altri beni mobili.
Le aliquote e le franchigie per grado di parentela
L’imposta si calcola applicando un’aliquota percentuale sulla quota di eredità che eccede, ove prevista, una franchigia riconosciuta a ciascun beneficiario. Le percentuali vigenti sono le seguenti:
- Coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori, nipoti in linea retta): aliquota del 4%, applicata sul valore netto eccedente 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario;
- Fratelli e sorelle: aliquota del 6%, applicata sul valore netto eccedente 100.000 euro per ciascun beneficiario;
- Altri parenti fino al quarto grado e affini in linea collaterale fino al terzo grado: aliquota del 6%, senza alcuna franchigia;
- Tutti gli altri soggetti, comprese le persone prive di legami di parentela: aliquota dell’8%, senza alcuna franchigia.
È inoltre prevista una franchigia maggiorata di 1.500.000 euro, indipendente dal grado di parentela, per i trasferimenti in favore di persone con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. La franchigia è personale: si applica separatamente a ciascun erede e non all’intero asse ereditario, e le eventuali donazioni ricevute in vita dal medesimo dante causa non la riducono più, per effetto dell’abolizione del cosiddetto coacervo successorio (v. sotto).
Come si calcola la base imponibile
La base imponibile su cui si applicano aliquote e franchigie è costituita dal valore netto dei beni trasferiti a ciascun erede, ottenuto sommando l’intero attivo ereditario (immobili, depositi bancari, titoli, partecipazioni, beni mobili) e sottraendo le passività deducibili, tra cui i debiti contratti dal defunto, i mutui residui, le spese mediche sostenute negli ultimi mesi di vita e le spese funebri, deducibili fino a un massimo di 1.032,91 euro.
A titolo esemplificativo: un figlio che eredita da solo un immobile con valore catastale di 200.000 euro e titoli per 100.000 euro riceve un asse ereditario di 300.000 euro, ampiamente al di sotto della franchigia di 1 milione di euro; l’imposta di successione, in questo caso, non è dovuta.
La tassazione degli immobili in successione
Quando l’eredità comprende beni immobili, oltre all’eventuale imposta di successione si applicano l’imposta ipotecaria, nella misura del 2%, e l’imposta catastale, nella misura dell’1%, entrambe calcolate sul valore catastale dell’immobile. Se l’erede possiede i requisiti per l’agevolazione prima casa — non essere titolare di altri diritti reali su immobili abitativi nello stesso Comune, trasferire la residenza entro 18 mesi e trattarsi di un immobile non di lusso (categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9) — le due imposte sono dovute in misura fissa di 200 euro ciascuna, anziché in percentuale sul valore catastale.
Le donazioni e i regimi agevolati per il passaggio generazionale
Oltre all’imposta dovuta per causa di morte, la stessa disciplina regola anche i trasferimenti di ricchezza compiuti in vita attraverso donazioni, con alcuni regimi di favore dedicati a specifiche categorie di beni.
Le donazioni in vita e la franchigia
Le stesse aliquote e le stesse franchigie previste per la tassa di successione si applicano, in base all’art. 56 del Testo Unico, anche alle donazioni effettuate in vita, in favore dei medesimi beneficiari e secondo lo stesso grado di parentela. Fino al 2025 operava il cosiddetto coacervo successorio: le donazioni ricevute dallo stesso dante causa si sommavano al valore dell’eredità, riducendo la franchigia ancora disponibile al momento della successione. Con il nuovo Testo Unico questo meccanismo è stato abolito: la franchigia successoria resta piena indipendentemente da quanto già donato in vita dal medesimo dante causa. Resta invece in vigore il cosiddetto coacervo donativo, che continua a rilevare esclusivamente tra donazioni successive effettuate dallo stesso donante in favore dello stesso beneficiario.
Il trasferimento di aziende e partecipazioni
La normativa prevede inoltre un regime di favore per il passaggio generazionale delle aziende e delle partecipazioni societarie. Ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990, i trasferimenti di aziende, rami d’azienda o quote e azioni societarie in favore del coniuge o dei discendenti non sono soggetti a imposta di successione o donazione, a condizione che i beneficiari proseguano l’attività d’impresa, o detengano il controllo della società ricevuta, per un periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento, rendendo un’apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto di tale condizione comporta la decadenza dal beneficio, con recupero dell’imposta ordinaria, della sanzione amministrativa e degli interessi di mora.
Le principali novità introdotte tra il 2025 e il 2026
Oltre all’abolizione del coacervo successorio appena descritta, la riforma completata con il nuovo Testo Unico ha introdotto altre due novità di rilievo:
- L’autoliquidazione dell’imposta: per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, non è più l’Agenzia delle Entrate a liquidare l’imposta e a inviare l’avviso di pagamento, ma è l’erede stesso a calcolarla, compilando l’apposito quadro della dichiarazione telematica di successione;
- L’estensione dell’imposta ai trust, con l’introduzione di una disciplina specifica per la tassazione dei trasferimenti derivanti da questo istituto.
Termini di presentazione e modalità di pagamento
La dichiarazione di successione deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, coincidente con il decesso. Una volta autoliquidata l’imposta, l’erede dispone di 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione per versarla tramite modello F24. Per importi superiori a 1.000 euro è possibile richiedere la rateizzazione, versando almeno il 20% a titolo di acconto e dilazionando il residuo in 8 rate trimestrali (12 se l’importo residuo supera 20.000 euro), con applicazione degli interessi al tasso legale vigente. Il mancato rispetto dei termini espone a sanzioni, che si aggiungono all’imposta dovuta e possono risultare significative in presenza di beni non dichiarati, anche se detenuti all’estero.
Pianificare la successione con consapevolezza
Il quadro normativo della tassa di successione, per quanto complessivamente favorevole rispetto ad altri ordinamenti europei per i parenti più stretti, presenta numerose variabili che incidono sull’importo effettivamente dovuto: la composizione del patrimonio, il numero e il grado di parentela degli eredi, la presenza di immobili e le eventuali donazioni pregresse. Una valutazione preventiva della propria situazione patrimoniale, condotta con l’assistenza di un professionista, consente di comprendere con esattezza gli oneri fiscali collegati alla successione e di individuare, ove opportuno, gli strumenti di pianificazione più adatti al caso concreto, senza che questo comporti necessariamente una riduzione dell’imposta dovuta in ogni situazione.
Lo Studio Legale Daplex e l’assistenza nelle successioni
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