Il contratto di divisione di comunione fra coniugi è un accordo che regola la divisione dei beni acquisiti durante il matrimonio, in particolare quando la comunione legale tra i coniugi si scioglie, per esempio a seguito di separazione legale o negoziazione assistita. La divisione è effettuata di comune accordo tra le Parti per evitare conflitti futuri e stabilire chiaramente la proprietà dei beni.

Contratto di divisione di comunione fra coniugi

tra

……………………………. ……………………………. 

e

……………………………. ……………………………. 

(di seguito ……………………………., ……………………………. e ……………………………. singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”).

Premesso che 

– in data ……………………………., le Parti hanno contratto matrimonio in …………………………….;

– le Parti non hanno stipulato alcuna convenzione matrimoniale né all’atto di matrimonio, né precedentemente, per cui con il matrimonio si è instaurato fra i sottoscritti il regime di comunione legale, ai sensi dell’ c.c.;

– le Parti, successivamente al matrimonio, non hanno stipulato alcuna convenzione matrimoniale in deroga a detto regime, né ad integrazione dello stesso;

– in data ……………………………., si è verificato lo scioglimento della comunione, dovuto alla ……………………………., giusta la sentenza di separazione personale n. ……………………………. pronunciata dal ……………………………. in data …………………………….; oppure a seguito di procedura di negoziazione assistita in data …………………………….;

– le Parti intendono ora procedere all’amichevole divisione dei beni già in comunione, per la cui valutazione hanno congiuntamente incaricato il perito ……………………………..

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito, “Accordo”), le Parti convengono e stipulano quanto segue. 

1. Ricognizione della massa oggetto di divisione

1.1 Le Parti riconoscono che, in quanto acquistati in costanza di matrimonio, sono caduti in comunione i seguenti beni, che costituiscono l’attivo della comunione stessa:

a) casa di civile abitazione sita in ……………………………., via ……………………………., n. ……………………………. più precisamente descritta: ……………………………., alla quale di comune accordo, è attribuito il valore di euro …………………………….;

b) dipinto attribuito a ……………………………., raffigurante ……………………………., al quale, di comune accordo, è attribuito il valore di euro …………………………….;

c) altri mobili ed arredi vari dell’abitazione di cui al precedente punto a), ai quali, di comune accordo, è attribuito il valore complessivo di euro …………………………….;

d) le seguenti somme di denaro […];

e) …………………………….;

f) ……………………………..

1.2 Le Parti riconoscono che, pur acquistati in costanza di matrimonio, sono personali secondo il disposto dell’art. 179, lettere a) e b), c.c. – e non rientrano nella comunione – i seguenti beni mobili che recano a lato l’indicazione del nome del proprietario:

a) ……………………………., di proprietà di …………………………….;

b) ……………………………., di proprietà di …………………………….;

Le Parti, pertanto, riconoscono il rispettivo diritto di prelevare detti beni.

1.3 Ai sensi dell’art. 177, lettere b) e c), c.c. ai beni in comunione, al momento in cui si è verificato lo scioglimento della medesima come indicato in premessa, devono sommarsi:

a) i frutti civili dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati alla data di scioglimento della comunione, e precisamente:

– quanto a ……………………………., la complessiva somma di euro …………………………….;

– quanto a ……………………………., la complessiva somma di euro …………………………….;

b) i frutti naturali …………………………….;

c) i proventi delle attività separate di ciascuno dei coniugi, non consumati alla data di scioglimento della comunione, e precisamente:

– quanto a ……………………………., la complessiva somma di euro …………………………….;

– quanto a ……………………………., la complessiva somma di euro ……………………………..

1.4 Ai sensi dell’ c.c., le Parti si riconoscono debitrici della comunione delle somme di seguito indicate, in quanto prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni previste dall’ c.c., e precisamente:

– quanto a ……………………………., la somma complessiva di euro ……………………………., prelevata in data ……………………………., per …………………………….;

– quanto a ……………………………., la somma complessiva di euro ……………………………., prelevata in data ……………………………., per ……………………………..

Si riconosce altresì che ……………………………. ha prelevato dal proprio patrimonio personale la somma complessiva di euro ……………………………., impiegata, in data ……………………………., per le seguenti spese a vantaggio del patrimonio comune: ……………………………..

Pertanto, ……………………………. riconosce a ……………………………. il diritto alla restituzione della complessiva somma di euro ……………………………., ai sensi e per gli effetti di cui all’ c.c.

2. Sintesi massa oggetto di divisione

2.1 Le Parti riconoscono che, effettuati i prelevamenti, le restituzioni ed i rimborsi di cui ai precedenti artt. 1.2. e 1.4., la massa che è attualmente da dividere si compone dei beni contrassegnati dalle lettere a), b), c), […] di cui al precedente art. 1.1. alla quale devono aggiungersi i frutti civili e naturali ed i proventi di cui al precedente art. 1.3.

La massa oggetto di divisione, pertanto, presenta un valore complessivo concordemente riconosciuto in euro ……………………………..

2.2 Le Parti procedono alla divisione della massa ripartendola in parti uguali, ai sensi dell’ c.c., con le modalità di seguito indicate.

3. Assegnazione dei beni

3.1 Le Parti riconoscono la congruità delle valutazioni attribuite ai beni comuni ed indicate al precedente art. 1, di comune accordo convengono di dividere i beni predetti, reciprocamente assegnandosi in piena esclusiva proprietà e possesso, con – se del caso – relative pertinenze e servitù, attive e passive:

a) …………………………….: i beni contrassegnati dalle lettere ……………………………. del precedente art. 1., e precisamente: …………………………….;

b) …………………………….: i beni contrassegnati dalle lettere ……………………………. del precedente n. art. 1., e precisamente: …………………………….;

4. Decorrenza degli effetti della divisione

4.1 La divisione regolata dal presente Accordo ha effetto dalla data odierna e pertanto ciascuna Parte farà propri i frutti dei beni assegnati alla stessa in proprietà esclusiva con relativo onere di corrispondere imposte e tasse e di assolvere ad ogni altro onere.

4.2 Le Parti dichiarano di aver ricevuto, in data odierna, i documenti concernenti i beni assegnati a ciascuna di esse.

5. Garanzie

5.1 Le Parti dichiarano di prestarsi vicendevolmente la più ampia garanzia per evizione e molestie, ai sensi delle norme vigenti, alle quali le Parti stesse fanno rinvio per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo.

6. Rogito notarile

6.1 I sottoscritti convengono di riprodurre il contenuto del presente Accordo in atto notarile, che verrà rogato dal Notaio dottor ……………………………. entro e non oltre il …………………………….; il Notaio espleterà le formalità necessarie per garantire l’adeguata pubblicità all’atto, ove necessario; costi e oneri notarili saranno a carico delle Parti in egual misura.

……………………………. 


Struttura e contenuti principali del contratto

  1. Premesse: La parte introduttiva del contratto espone i fatti rilevanti, come la data di matrimonio, l’assenza di convenzioni matrimoniali (o la loro non modifica nel corso del matrimonio) e lo scioglimento della comunione, che può essere dovuto a separazione legale o a negoziazione assistita. Inoltre, le Parti dichiarano di aver incaricato un perito per valutare i beni da dividere.
  2. Ricognizione della massa oggetto di divisione: In questa sezione, le Parti riconoscono i beni che fanno parte della comunione legale, includendo beni immobili, mobili, denaro e altri beni che rientrano nella comunione. Viene anche riconosciuto se un bene, pur acquisito in costanza di matrimonio, sia personale (secondo le disposizioni dell’art. 179 c.c.) e quindi non rientra nella comunione. Ogni bene è descritto e attribuito un valore concordato.
  3. Sintesi della massa oggetto di divisione: Dopo aver determinato e valutato i beni e i frutti da includere nella divisione, le Parti fanno una sintesi del valore complessivo della massa da dividere. I beni comuni vengono suddivisi in parti uguali, con l’indicazione delle modalità di divisione stabilite dalle Parti.
  4. Assegnazione dei beni: Le Parti si accordano sull’assegnazione dei beni a ciascuna di esse, indicando i beni specifici e i rispettivi valori attribuiti. L’assegnazione avviene in piena proprietà esclusiva, comprensiva di eventuali pertinenze e servitù, e ciascuna Parte si assume la responsabilità dei beni che le vengono assegnati.
  5. Decorrenza degli effetti della divisione: La divisione entra in vigore dalla data di sottoscrizione del contratto e ciascuna Parte assume il diritto ai frutti dei beni che le sono stati assegnati, oltre a rispondere dell’onere di corrispondere imposte e tasse. Le Parti dichiarano inoltre di aver ricevuto i documenti relativi ai beni assegnati.
  6. Garanzie: Le Parti si offrono reciprocamente garanzie per evizione e molestie, assicurando che i beni trasferiti siano liberi da rivendicazioni future da parte di terzi, in conformità con le disposizioni vigenti.
  7. Rogito notarile: Il contratto verrà formalizzato in atto notarile, che conferisce valore legale all’accordo e garantisce la pubblicità dell’atto. Le Parti concordano che le spese notarili siano suddivise equamente.

Il contratto di divisione di comunione fra coniugi è uno strumento utile per risolvere in modo pacifico e giuridicamente valido le questioni patrimoniali derivanti dallo scioglimento della comunione legale tra i coniugi. È importante che venga redatto con precisione, in modo da evitare futuri conflitti e garantire la chiarezza sulle assegnazioni e gli oneri relativi alla divisione dei beni.

Studio Daplex

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