Le royalties rappresentano tutti i compensi – di qualsiasi natura – corrisposti ad un soggetto licenziante per l’utilizzo o la concessione di utilizzo attrezzature commerciali, scientifiche o industriali o di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche, scientifiche, da parte di un utilizzatore, il c.d. licenziatario.
Il tema riveste una notevole importanza, considerato che, nella moderna organizzazione del mercato, vi è una notevole crescita di fenomeni globali quali l’accentramento delle aziende sulla ricerca e sulla promozione dei brand e sulle esternalizzazioni dei processi commerciali e distributivi dei beni nei singoli mercati nazionali, laddove, per esempio, si riscontrano bassi livelli di costo di manodopera.
In tale contesto, è evidente che gli accordi di licenza si atteggiano a veri e propri negozi a prestazioni sinallagmatiche che incidono sulla determinazione del valore imponibile di un bene e che, per tale ragione, dovranno essere cristallizzati in un contratto.
La disciplina doganale delle royalties prevede che tale contratto vada prodotto in allegato alla dichiarazione d’importazione. In difetto, l’Amministrazione doganale, in virtù dell’art. 35 co. 35 D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006, nonché dell’art. 14 Reg. CEE n. 2913/1992 e dell’art. 15 Reg. UE 952/2013, potrà richiederne l’esibizione, al fine di valutare il valore della royalty e del bene a cui essa si riferisce.
In un’ottica meramente fiscale, le royalties sono disciplinate dal D.P.R. 633/72, che, all’art. 7, prevede la loro rilevanza territoriale, cosicché qualora vengano corrisposte a un soggetto residente in Italia, oppure a soggetti che, anche se residenti all’estero, siano identificati in Italia, queste debbano essere sottoposte al regime dell’Imposta sul Valore Aggiunto.
Inoltre, i redditi derivanti da quanto ricevuto a titolo di royalties sono qualificabili in categorie distinte a seconda del soggetto residente che li percepisce e, pertanto, assoggettati ad un diverso regime fiscale. Se conseguiti da una società o ente commerciale o da soggetti che agiscono nell’esercizio di un’attività commerciale, essi saranno qualificabili quali redditi d’impresa; diversamente, nell’ipotesi in cui sia lo stesso autore o inventore ad utilizzare economicamente il bene, saranno qualificati quali redditi autonomi.
Premesso ciò, si evidenzia come, nell’ottica del commercio internazionale, sia necessario tenere in considerazione i Trattati stipulati tra i vari Paesi, al fine di evitare le evidenti problematiche connesse ad una doppia imposizione.
L’art. 12 del Modello Ocse, in particolare, riserva l’esclusivo potere impositivo allo stato di residenza del beneficiario effettivo, cioè il soggetto titolare del bene immateriale.
Conseguentemente, con riferimento specifico all’applicazione dell’IVA, le royalties sono assoggettate a tale imposta:
- a) in dogana, in quanto il valore in dogana dei beni importati, assunto ai fini dell’applicazione dei dazi, costituisce anche la base imponibile dell’IVA all’importazione. L’art. 69, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 prevede, infatti, che “l’imposta è commisurata …(…)… al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale …(…)…”;
- b) autonomamente in capo all’acquirente-licenziatario italiano, mediante applicazione del reverse charge, ex 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, da parte dell’acquirente, se il licenziante è un soggetto passivo non stabilito in Italia, ovvero con addebito dell’IVA in fattura – all’acquirente-licenziatario, se il licenziante è un soggetto passivo stabilito in Italia.
Ma quando e a quali condizioni, le royalties, acquistate il più delle volte separatamente rispetto al bene a cui si riferiscono, devono essere incluse nel valore in dogana?
Il Regolamento Europeo stabilisce che: “Per determinare il valore in dogana ai sensi dell’art. 70 CDU il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate è integrato da: …omissis… c) i corrispettivi ed i diritti di licenza relativi alle merci da valutare che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare”.
Alla luce di ciò è evidente che la tassazione dei diritti di licenza avviene unicamente quando la royalty non è già inclusa nel prezzo pagato dall’importatore, quando sussiste un criterio di diretta riferibilità tra il dovere di pagamento della royalty e la merce da valutare, ovvero quando l’acquirente è tenuto a pagarla direttamente o indirettamente come condizione di vendita della merce.
Ai fini dell’imposizione, è quindi necessario operare un’attenta analisi degli elementi costitutivi la fatturazione di vendita ricevuta dall’importatore e del contratto di licenza di cui è parte, al fine di escludere che l’importo fatturato sia da intendersi già comprensivo della royalty.
Per quanto invece attiene la concreta e reale riferibilità dell’onere di versamento della royalty in relazione alle merci oggetto di importazione, il criterio di rilevazione è costituito dalla ragione che sottende il pagamento di un determinato corrispettivo.
A tal proposito, la prassi comunitaria prevede un principio presuntivo di imputazione che trova applicazione ogni qual volta il metodo di calcolo dell’ammontare delle royalties si basi sul prezzo delle merci importate. Unicamente in tale ipotesi e, in ogni caso, salvo prova contraria, si presume che il pagamento di tale corrispettivo o diritto si riferisca alle merci oggetto della valutazione.
In tutti gli altri casi, sarà l’importatore a dover dimostrare all’autorità doganale, di aver adempiuto al dovere di pagamento del diritto di licenza nei confronti del licenziante, provando documentalmente di aver ottemperato agli obblighi sanciti dal contratto di licenza.
In conclusione, dunque, per comprendere se, nel caso concreto, ricorrano o meno i presupposti per la tassazione dei diritti di licenza su un bene, occorre, alla stregua della normativa vigente, far riferimento al contratto stipulato tra le parti.
In tale ottica, l’operatore non può prescindere da un’attenta analisi della fattispecie concreta in cui sono stabiliti i criteri di pagamento di diritti di licenza, nonché da una consapevole contabilizzazione degli stessi: in difetto, la prassi operativa mostra la spiccata tendenza dell’Agenzia delle Dogane a ritenere in ogni caso daziabili le royalties e, qualora l’operatore non produca un’attenta documentazione attestante il contrario, ad irrogare pesanti sanzioni.