L’affidamento condiviso costituisce, nell’ordinamento italiano, il regime ordinario con cui vengono regolati i rapporti tra genitori e figli minori a seguito di separazione, divorzio o cessazione della convivenza. L’affidamento esclusivo rappresenta invece l’eccezione, disposta dal giudice soltanto quando l’affido a entrambi i genitori risulti contrario all’interesse del minore. Comprendere la differenza tra i due istituti, i criteri che guidano la decisione del giudice e la distinzione rispetto al collocamento prevalente è essenziale per orientarsi con consapevolezza nelle questioni relative all’affidamento dei figli in sede di separazione.

Affidamento condiviso: il regime ordinario dopo la separazione

L’affidamento condiviso è stato introdotto come modello ordinario dalla legge n. 54 del 2006 e trova oggi la propria disciplina nell’art. 337-ter del Codice Civile, come riformulato dal D.Lgs. n. 154/2013. Il principio cardine è quello della bigenitorialità: il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, anche dopo la fine della relazione tra i genitori.

Con l’affidamento condiviso, la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli — relative a istruzione, salute, educazione e scelte di vita fondamentali — devono essere assunte di comune accordo, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione il giudice può stabilire che i genitori decidano separatamente. Questo regime non presuppone che i genitori vadano d’accordo, ma soltanto che siano entrambi ritenuti idonei a partecipare alle scelte che riguardano la crescita del minore.

Affidamento esclusivo: quando il giudice può disporlo

L’affidamento esclusivo è disciplinato dall’art. 337-quater del Codice Civile e ha carattere residuale. Il giudice può disporre l’affidamento dei figli a un solo genitore soltanto quando, con provvedimento motivato, ritenga che l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore.

Ciascun genitore può chiedere l’affidamento esclusivo in qualsiasi momento. Tuttavia, se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può valutare tale comportamento ai fini dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, con possibile applicazione dell’art. 96 del Codice di procedura civile in materia di responsabilità aggravata. Tra le situazioni che possono giustificare l’affido esclusivo rientrano tipicamente:

  • Violenza o maltrattamenti: condotte pregiudizievoli nei confronti del minore o dell’altro genitore;
  • Grave inadeguatezza genitoriale: incapacità di provvedere alle esigenze educative e affettive del figlio;
  • Disinteresse o totale assenza: mancata partecipazione alla vita del minore da parte di un genitore;
  • Condotte alienanti: comportamenti diretti a ostacolare il rapporto del figlio con l’altro genitore.

È importante sottolineare che, anche in caso di affidamento esclusivo, il genitore non affidatario conserva il diritto e il dovere di vigilare sull’istruzione e sull’educazione del figlio e può ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse.

L’affidamento super esclusivo

Dalla prassi giurisprudenziale si è progressivamente affermata la figura del cosiddetto affidamento super esclusivo, che attribuisce a un solo genitore l’esercizio della responsabilità genitoriale anche per le decisioni di maggiore interesse, senza necessità del consenso dell’altro. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31571 del 2024, ha ribadito che si tratta di una misura del tutto residuale, applicabile solo in situazioni di estrema gravità che compromettano seriamente l’interesse del minore, come nei casi di totale inaffidabilità o pericolosità di un genitore.

Affidamento e collocamento: due concetti da non confondere

Una distinzione spesso fonte di equivoci è quella tra affidamento e collocamento. L’affidamento attiene alla titolarità e all’esercizio della responsabilità genitoriale, ossia al potere-dovere di assumere le decisioni sulla vita del minore. Il collocamento riguarda invece la residenza prevalente del figlio, cioè presso quale genitore il minore vive stabilmente.

Per questo motivo è del tutto frequente l’ipotesi di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso un solo genitore: i figli sono affidati a entrambi, ma risiedono in via principale con uno di essi, mentre l’altro esercita il diritto di visita secondo i tempi stabiliti. Il collocamento prevalente non incide sulla condivisione della responsabilità genitoriale, ma serve a garantire al minore un punto di riferimento stabile nella quotidianità.

Tempi di frequentazione e collocamento paritetico

La determinazione dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore è uno degli aspetti più delicati. La riforma introdotta dal D.Lgs. n. 149/2022 (Riforma Cartabia) ha valorizzato lo strumento del piano genitoriale, che le parti devono allegare ai propri atti per illustrare le concrete modalità di gestione e organizzazione della vita del minore.

Negli ultimi anni la giurisprudenza ha mostrato una crescente attenzione verso il collocamento paritetico, in cui il minore trascorre tempi tendenzialmente equivalenti con entrambi i genitori. La Corte di Cassazione (tra le altre, ordinanza n. 19069 del 2024) ha tuttavia chiarito che la suddivisione dei tempi non risponde a un criterio matematico: il giudice deve calibrare le modalità di frequentazione sul concreto benessere del minore, potendo discostarsi dalla perfetta parità quando ciò corrisponda al suo interesse, senza che questo costituisca una lesione del principio di bigenitorialità.

Affidamento e mantenimento dei figli

L’affidamento condiviso non elimina l’obbligo di mantenimento: ciascun genitore vi contribuisce in proporzione alle proprie risorse economiche e al tempo di permanenza del figlio presso di sé. In presenza di una disparità reddituale, il giudice può disporre il versamento di un assegno di mantenimento a carico del genitore economicamente più forte, mentre le spese straordinarie vengono di norma ripartite in percentuale tra i genitori.

Un’evoluzione significativa riguarda il mantenimento diretto: quando i tempi di permanenza sono sostanzialmente paritetici e i redditi dei genitori risultano equilibrati, ciascuno può farsi carico direttamente delle spese ordinarie durante i periodi in cui il figlio è con lui, riducendo o escludendo l’assegno periodico. Come precisato dalla Cassazione (ordinanza n. 1486 del 2025), tale soluzione non è però automatica: qualora permanga una rilevante differenza economica, l’assegno resta lo strumento per assicurare al minore un tenore di vita uniforme presso entrambi i genitori.

Come ottenere l’affidamento esclusivo

Chi intende richiedere l’affidamento esclusivo deve essere consapevole che l’onere probatorio è particolarmente rigoroso. Non è sufficiente la mera conflittualità tra i genitori o la difficoltà di comunicazione: occorre dimostrare in modo concreto che l’affidamento condiviso arrecherebbe un pregiudizio effettivo al minore.

A tal fine assumono rilievo elementi quali documentazione medica o scolastica, relazioni dei servizi sociali, eventuali provvedimenti penali a carico dell’altro genitore, testimonianze e ogni altra prova idonea a evidenziare l’inadeguatezza o la pericolosità della condotta genitoriale. Va tuttavia ricordato che la strada dell’affido esclusivo non è sempre percorribile né sempre risolutiva: la valutazione dipende dalle circostanze concrete del singolo caso e il giudice conserva un ampio margine di apprezzamento nell’individuare la soluzione più conforme all’interesse del minore. Proprio per questo è opportuno affrontare la richiesta con il supporto di un professionista, capace di impostare correttamente la strategia difensiva e di raccogliere gli elementi necessari.

Conclusione

La scelta tra affidamento condiviso ed esclusivo non è mai frutto di automatismi, ma il risultato di una valutazione che pone al centro l’interesse superiore del minore. Se l’affido condiviso rappresenta la regola, espressione del diritto del figlio alla bigenitorialità, l’affido esclusivo interviene solo quando la partecipazione di uno dei genitori si riveli dannosa per la crescita del bambino. La corretta comprensione dei rapporti tra affidamento, collocamento e mantenimento è determinante per tutelare tanto i diritti del minore quanto quelli del genitore. Trattandosi di una materia complessa e fortemente legata alle specificità di ciascuna situazione familiare, il ricorso a una consulenza legale qualificata costituisce il passo più prudente per individuare la strategia più adeguata.

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