Bullismo: un illecito fatto di corresponsabilità e danni
Il fenomeno del bullismo rappresenta un illecito sia civile che penale, caratterizzato da corresponsabilità e da significativi danni per le vittime. Recentemente, la sentenza del Tribunale di Forlì del 23 settembre 2021, n. 962, ha offerto un quadro esemplare del tema, stabilendo responsabilità specifiche e proporzionali tra più soggetti coinvolti.
Il caso concreto: i fatti accertati
La vicenda riguarda un ragazzo affetto da fragilità psichica che viene invitato da un amico presso la sua abitazione. Sul posto erano presenti altri due coetanei. Con il pretesto di giocare ai videogiochi, iniziano atti di violenza fisica e psicologica ai danni della vittima. Tra le azioni perpetrate:
- Costrizione a fare una doccia fredda completamente vestito;
- Percosse violente, inclusi pugni e calci;
- Minacce gravi, come l’uso di un coltello e intimidazioni del tipo “Ti farò sparire dalla faccia della terra”;
- Sottrazione del cellulare per inviare messaggi offensivi a terzi, con l’intento di isolare ulteriormente la vittima.
Questi episodi hanno avuto ripercussioni gravi sullo stato psicofisico della vittima, con comportamenti anomali e un rapido peggioramento delle sue condizioni relazionali.
Il danno accertato e la responsabilità
Il Tribunale ha stabilito che gli atti subiti costituiscono illeciti penalmente rilevanti, come minacce, percosse, violenza privata e ingiurie, dando origine anche a una responsabilità civile risarcitoria ai sensi degli articoli 2043 e 2059 del Codice Civile.
L’aspetto centrale riguarda la corresponsabilità dei tre aggressori. Pur essendo emerso che:
- Le percosse e le offese fossero commesse essenzialmente dall’amico che aveva invitato la vittima;
- Gli altri due ragazzi non avessero agito direttamente;
la loro semplice presenza durante gli atti è stata ritenuta idonea a configurare un concorso morale nel reato.
La distinzione tra connivenza e concorso morale
Il Tribunale ha richiamato due principi giurisprudenziali fondamentali:
- La connivenza si verifica quando un soggetto mantiene un comportamento meramente passivo e non fornisce alcun contributo causale alla realizzazione dell’illecito;
- Il concorso morale, invece, si realizza quando la presenza fisica del soggetto contribuisce a rafforzare il proposito criminoso dell’autore principale e ad agevolarne l’azione.
Nel caso di specie, la percezione della vittima di un’aggressione perpetrata da un gruppo e non da un singolo individuo ha determinato la configurazione del concorso morale. Inoltre, l’utilizzo del cellulare della vittima per effettuare riprese non autorizzate ha integrato ulteriori profili di violenza privata.
La graduazione delle responsabilità
Il Tribunale ha concluso riconoscendo una responsabilità solidale tra tutti i convenuti, graduando però le singole quote:
- Il 50% della responsabilità è stato attribuito al principale autore delle percosse;
- Il restante 25% ciascuno agli altri due corresponsabili.
Questa decisione dimostra come, nei casi di bullismo, sia possibile attribuire responsabilità proporzionali anche in presenza di ruoli diversi tra gli aggressori.
Conclusione: il bullismo come illecito complesso
La sentenza analizzata evidenzia l’importanza di considerare il bullismo non solo come un fenomeno individuale, ma come un atto di corresponsabilità. Anche chi non agisce direttamente può essere chiamato a rispondere per il proprio contributo morale o per il semplice rafforzamento dell’azione criminosa.
Il danno psicofisico subito dalle vittime è rilevante sia sul piano penale che su quello civilistico, con la possibilità di richiedere un risarcimento danni proporzionato alla gravità delle condotte e al ruolo di ciascun soggetto coinvolto.
Questa pronuncia costituisce un importante precedente giurisprudenziale nella lotta contro il bullismo, promuovendo una maggiore consapevolezza della responsabilità individuale e collettiva.