Contestazione delle multe per errata percezione dell’agente accertatore
La contestazione delle multe stradali basate sull’“errata percezione” dell’agente accertatore è un tema delicato e spesso oggetto di dibattito. Il verbale di accertamento, redatto come atto pubblico, gode di fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 del codice civile. Tuttavia, ci sono circostanze in cui la genuinità del verbale può essere contestata.
Il quadro normativo: l’articolo 2700 c.c.
L’articolo 2700 c.c. stabilisce che l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale, delle dichiarazioni delle parti e dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza. In caso di multe stradali:
- Il verbale è considerato prova privilegiata dei fatti accertati dall’agente.
- Per contestarne il contenuto è spesso necessario ricorrere alla querela di falso.
Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che esistono limitazioni all’applicazione della fede privilegiata, specialmente quando la percezione dell’agente si basa su presunzioni o valutazioni personali.
Quando si può contestare la fede privilegiata del verbale?
La Corte di Cassazione e altri organi giudiziari hanno stabilito che:
- Il verbale fa piena prova solo per i fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale.
- Non gode di fede privilegiata nei seguenti casi:
- Fatti valutativi o presunzioni personali dell’agente (es. uso del cellulare durante la guida percepito a distanza).
- Circostanze oggettivamente contraddittorie o non verificabili.
- L’accertamento è contestabile con qualsiasi mezzo di prova (Cassazione, Sent. 24.07.2009 n. 17355).
Esempi pratici di errata percezione
Ecco alcuni casi tipici in cui la percezione sensoriale dell’agente accertatore potrebbe risultare errata:
- Presunzione di sorpasso: l’agente potrebbe aver dedotto un sorpasso vedendo una moto in posizione avanzata rispetto alle auto.
- Uso del cellulare: la percezione di un guidatore che tiene un dispositivo in mano potrebbe essere distorta dalla velocità o dall’angolazione.
- Violazioni semaforiche: dinamiche rapide in prossimità di un semaforo possono causare errori interpretativi.
La giurisprudenza a favore del cittadino
Diverse sentenze hanno precisato che la fede privilegiata del verbale non si estende a:
- Apprezzamenti soggettivi dell’agente.
- Fatti non direttamente osservati.
- Valutazioni basate su elementi non verificabili oggettivamente.
Un esempio significativo è fornito dalla Corte di Cassazione Sez. Unite, Sentenza 24 luglio 2009 n. 17355, che ammette la contestazione delle circostanze di fatto non direttamente osservate dall’agente.
Altre sentenze rilevanti:
- Giudice di Pace di Bergamo (Sent. n. 40/2020): la fede privilegiata non può riferirsi a valutazioni soggettive.
- Corte d’Appello di Campobasso (Sent. 5 aprile 2018 n. 38): il verbale è inattaccabile solo per i fatti osservati senza margini di apprezzamento.
Come contestare una multa per errata percezione
Per contestare un verbale basato su errata percezione, è possibile:
- Presentare ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica.
- Presentare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni.
- Fornire prove documentali o testimonianze che smentiscano la percezione errata.
Come proteggersi da multe basate su errata percezione
La contestazione delle multe per errata percezione dell’agente accertatore è possibile quando il verbale si basa su presunzioni, fatti non verificabili o valutazioni soggettive. La giurisprudenza offre strumenti utili per la difesa del cittadino, riconoscendo i limiti della fede privilegiata dell’atto pubblico.
Una difesa efficace richiede la raccolta di prove solide e il supporto di esperti legali per garantire l’annullamento della sanzione ingiustamente elevata.