Contratto di spedizione e contratto di trasporto: principi generali
L’articolo 1678 del codice civile disciplina la fattispecie del contratto di trasporto, connotandolo come l’accordo a mezzo del quale “il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro”.
Già dalle prime battute appare chiaro che l’obbligazione assunta dal vettore è una obbligazione di risultato, in quanto il perfezionamento del contratto presuppone il raggiungimento di uno scopo preciso: il trasferimento di cose e/o persone da un luogo all’altro.
L’obbligazione che grava sul vettore determina essenzialmente la responsabilità per tutti i rischi connessi all’esecuzione della prestazione.
Il vettore è direttamente responsabile:
- sia nel caso in cui non riesca, per qualsiasi causa, a portare a termine il trasporto;
- sia nel caso in cui, per l’esecuzione della prestazione, si renda necessario un impiego di mezzi e di energie più gravoso rispetto a quelli originariamente previsti.
Come chiarito dalla norma stessa, il trasporto può riguardare sia merci sia persone, determinando differenti obblighi e responsabilità per il vettore. In questo senso si pongono le norme codicistiche che sanciscono la responsabilità vettoriale per i danni alla persona del viaggiatore, nonché quelle che vietano clausole limitative della responsabilità del vettore a suo esclusivo vantaggio.
La responsabilità del vettore è di tipo contrattuale, con applicazione dell’articolo 1218 del codice civile. Il danneggiato ha l’obbligo di allegare e provare il fatto costitutivo della responsabilità vettoriale, mentre il vettore deve dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore per escludere la propria responsabilità.
Il contratto di spedizione: caratteristiche e obbligazioni
Diverse sono le caratteristiche che connotano il contratto di spedizione, disciplinato dall’articolo 1737 del codice civile, che lo rappresenta come un mandato con il quale lo spedizioniere assume l’obbligo di:
- concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto;
- compiere le operazioni accessorie necessarie per il perfezionamento del trasporto.
Si tratta, quindi, di un mandato senza rappresentanza. Lo spedizioniere si obbliga a concludere contratti di trasporto e a svolgere tutte le attività necessarie per garantirne l’esecuzione, con obblighi e diritti strettamente connessi alla corretta esecuzione di tali contratti.
Il mandato conferito allo spedizioniere è revocabile ai sensi dell’articolo 1328 del codice civile, fino al momento della conclusione del contratto di trasporto. In caso di revoca, lo spedizioniere ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l’attività svolta sino a quel momento.
La figura dello spedizioniere-vettore
Una posizione peculiare emerge con la figura dello spedizioniere-vettore, ovvero quando lo spedizioniere assume direttamente, con mezzi propri, l’esecuzione del trasporto. In questo caso, lo spedizioniere acquisisce diritti e obblighi tipici del vettore, con tutte le conseguenze in termini di responsabilità e obbligazioni.
La validità del contratto di trasporto effettuato dallo spedizioniere-vettore richiede l’espressa autorizzazione del committente o specifiche previsioni contrattuali che ne delimitino la posizione. Questo accorgimento è essenziale per evitare conflitti di interesse e garantire una corretta gestione delle responsabilità.
Le differenze principali tra i due contratti
Ciò che distingue nettamente il contratto di spedizione dal contratto di trasporto è la natura dell’obbligazione assunta:
- Nel contratto di trasporto, l’obbligazione del vettore è un’obbligazione di risultato: il vettore deve garantire l’effettivo trasferimento di persone o cose da un luogo a un altro.
- Nel contratto di spedizione, l’obbligazione dello spedizioniere è un’obbligazione di mezzi: egli deve adoperarsi per concludere un contratto di trasporto e compiere le attività accessorie necessarie, ma non garantisce direttamente l’esecuzione del trasporto.
Come scegliere tra contratto di trasporto e contratto di spedizione
La distinzione tra contratto di trasporto e contratto di spedizione è rilevante soprattutto per quanto riguarda le responsabilità e le obbligazioni delle parti coinvolte. Nel contratto di trasporto, il vettore assume un’obbligazione di risultato e risponde direttamente per l’inadempimento. Nel contratto di spedizione, lo spedizioniere si limita a concludere il contratto e svolgere le attività correlate, salvo che non assuma il ruolo di spedizioniere-vettore.
Una corretta comprensione delle differenze permette di individuare con precisione i diritti e i doveri di ciascun soggetto, evitando conflitti e responsabilità non previste.