L’art. 1678 del codice civile disciplina la fattispecie del Contratto di trasporto connotandolo come l’accordo a mezzo del quale “il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro”.
Già dalle prime battute appare chiaro che l’obbligazione assunta dal vettore è una obbligazione di risultato in quanto il perfezionamento del contratto da parte del vettore presuppone il raggiungimento di uno scopo quale è appunto quello del trasferimento di cose e/o persone da un luogo all’altro.
L’obbligazione che grava sul vettore determina essenzialmente la responsabilità di tutti i rischi connessi alla esecuzione della prestazione.
Il vettore è direttamente responsabile:
- Sia nel caso in cui non riesca, per qualsiasi causa, a portare a termine il trasporto,
- Sia nel caso in cui per l’esecuzione della prestazione si manifesta necessario un impiego di mezzi e di energie più gravoso, rispetto a quelle originariamente previste.
Come chiarito dalla norma stessa, il trasporto può riguardare sia merci sia persone a ciò derivando anche l’esistenza di differenti obblighi e responsabilità per il vettore . In questo senso si pongono le norme codicistiche che sanciscono la responsabilità vettoriale per i danni alla persona del viaggiatore nonché quelle istitutive del divieto di clausole che limitino la responsabilità del vettore a suo esclusivo vantaggio.
La responsabilità del vettore è ovviamente di tipo contrattuale, con l’applicazione del disposto dall’art. 1218 codice civile, a mente del quale il danneggiato ha l’obbligo di allegare e provare tale fatto costitutivo della responsabilità vettoriale, mentre il vettore deve provare il caso fortuito ovvero la forza maggiore e quindi l’assenza della sua responsabilità.
Diverse invece sono le caratteristiche che connotano il contratto di spedizione, ai sensi dell’art. 1737 C.C. rappresentato come “un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie”.
E’ questo quindi un mandato senza rappresentanza – per mezzo del quale lo spedizioniere si obbliga, a concludere uno o più contratti di trasporto per conto del mandante e a compiere le operazioni accessorie necessarie al suo perfezionamento.
L’obbligazione dello spedizioniere consiste essenzialmente nel procurare, per conto del committente ma in nome proprio, la stipulazione di contratti di trasporto e attuare tutte quelle operazioni necessarie e strettamente collegate a garantire l’esecuzione del contratto stesso e questo significa che in capo allo spedizioniere, gravano tutti gli obblighi e diritti derivanti dalla corretta esecuzione dei contratti di trasporto sottoscritti per conto del mandante.
Il mandato conferito allo spedizioniere è revocabile ex art. 1328 C.C., fino al momento della conclusione del contratto di trasporto ed in questo caso per lo spedizioniere scaturisce il diritto al rimborso delle spese affrontate nonché il compenso per l’attività compiuta sino a quel momento.
Peculiare è invece la posizione dello spedizioniere-vettore, che emerge quando lo spedizioniere assume, con mezzi propri l’esecuzione, di un trasporto. Così facendo lo spedizioniere assume i diritti ed obblighi propri del vettore e ciò con tutte le conseguenze in termini di obblighi e responsabilità di cui si è parlato prima. Ovviamente la validità del contratto di trasporto, concretamente effettuato dallo spedizioniere-vettore, sarà legata ad espressa autorizzazione del committente ovvero alla presenza di specifiche previsioni contrattuali volte a delimitare la posizione dello spedizioniere in relazione ad ogni singolo trasporto questo anche al fine di scongiurare posizioni di conflitto.
In conclusione, ciò che distingue nettamente il contratto di spedizione dal contratto di trasporto è la qualità dell’obbligazione assunta ovvero un’ obbligazione di risultato per la prima fattispecie contrattuale – eseguire il trasporto con i propri mezzi e garantire l’esatto adempimento del trasporto – e un’obbligazione di mezzi per la seconda – concludere, in nome proprio e per conto di del committente, il contratto di trasporto. Ovviamente è fatta salva la posizione dello spedizioniere-vettore che a seconda della posizione ricoperta nella catena del trasporto potrà subire la soggezione ad uona piuttosto che all’altra disciplina contrattuale a seconda del ruolo ricoperto.