Decreto ingiuntivo: cos’è, come si richiede e come opporsi
Chi vanta un credito rimasto insoddisfatto dispone, nell’ordinamento italiano, di uno strumento processuale rapido per ottenerne il soddisfacimento: il decreto ingiuntivo. Si tratta del provvedimento con cui il giudice, sulla base di una prova scritta, ingiunge al debitore di pagare una somma di denaro o di consegnare una determinata quantità di cose fungibili, senza che sia necessario un preventivo confronto tra le parti. Comprendere come funziona questa procedura, dalla richiesta all’eventuale opposizione, è utile sia per chi intende recuperare un credito sia per chi si trova a dover fronteggiare un’ingiunzione di pagamento.
Cos’è il decreto ingiuntivo e quando si può richiedere
Il decreto ingiuntivo è disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile, che regolano il cosiddetto procedimento monitorio. Si tratta di una procedura a struttura bifasica: una prima fase, sommaria e basata unicamente sulla documentazione prodotta dal creditore, si conclude con l’emissione del decreto inaudita altera parte, cioè senza che il debitore venga sentito; una seconda fase, solo eventuale, si apre qualora il debitore proponga opposizione, e in tal caso il rapporto viene riesaminato con pienezza di cognizione.
Questo strumento rappresenta la via più rapida per ottenere un titolo esecutivo, evitando i tempi e i costi di un ordinario giudizio di cognizione nei casi in cui il credito sia già adeguatamente documentato.
I requisiti per ottenere un decreto ingiuntivo
Ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., il creditore può richiedere il decreto ingiuntivo quando il credito è:
- Certo: la sua esistenza non deve essere in discussione;
- Liquido: l’importo dovuto deve essere determinato o determinabile;
- Esigibile: il termine di pagamento deve essere già scaduto.
È inoltre necessario disporre di una prova scritta del credito. La legge considera idonee, tra le altre, le scritture private sottoscritte dal debitore, gli estratti autentici delle scritture contabili tenute secondo l’art. 2214 e seguenti del Codice civile, le fatture accompagnate da altri elementi di riscontro, nonché le parcelle degli avvocati corredate dal parere di congruità del Consiglio dell’Ordine di appartenenza.
Come si richiede il decreto ingiuntivo: la procedura
Il creditore presenta un ricorso al giudice di pace o al tribunale competente per valore e materia, con contenuto conforme ai requisiti generali dell’art. 125 c.p.c. e a quelli specifici dell’art. 638 c.p.c.. Il ricorso, corredato dei documenti che provano il credito, deve essere depositato esclusivamente in via telematica attraverso il Processo Civile Telematico (PCT), obbligatorio per il procedimento monitorio dal 30 giugno 2014.
Il giudice esamina la domanda senza sentire il debitore. Se ritiene la prova insufficiente, può chiedere al creditore di integrarla oppure rigettare il ricorso con decreto motivato, senza che ciò precluda una nuova richiesta. Se invece ritiene la domanda fondata, emette il decreto ingiuntivo di norma entro 30 giorni dal deposito del ricorso, fissando il termine entro cui il debitore deve pagare o consegnare quanto dovuto, oppure proporre opposizione. Tale termine è generalmente di 40 giorni dalla notifica, ma può essere ridotto dal giudice fino a un minimo di 10 giorni (20 per i residenti all’estero) in presenza di ragioni d’urgenza, oppure aumentato fino a 60 giorni. Per il debitore residente in un altro Stato dell’Unione europea il termine ordinario è di 50 giorni, mentre per chi risiede fuori dall’UE varia tra 60 e 120 giorni.
Una volta ottenuto, il decreto deve essere notificato al debitore a cura del creditore entro 60 giorni dalla pronuncia (90 giorni se il debitore risiede all’estero): in mancanza, il provvedimento perde efficacia ai sensi dell’art. 644 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
In alcuni casi il creditore può chiedere che il decreto sia dichiarato provvisoriamente esecutivo già al momento della sua emissione, senza dover attendere la scadenza del termine per l’opposizione. L’art. 642 c.p.c. prevede questa possibilità quando il credito è fondato su cambiale, vaglia cambiario o assegno bancario o circolare, su un atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, quando vi è pericolo di un grave pregiudizio nel ritardo, oppure quando il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore che comprova il diritto vantato. In questi casi il creditore può avviare immediatamente l’esecuzione forzata, anche qualora il debitore abbia nel frattempo proposto opposizione.
Come opporsi al decreto ingiuntivo: termini e procedura
Chi riceve la notifica di un decreto ingiuntivo e ritiene il credito insussistente, in tutto o in parte, può proporre opposizione ai sensi dell’art. 645 e seguenti c.p.c.. Il termine per farlo è perentorio e pari, salvo le eccezioni già indicate, a 40 giorni dalla notifica del decreto: decorso inutilmente, il provvedimento diventa definitivo. L’opposizione si propone con atto di citazione dinanzi allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto e dà origine a un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice non si limita a verificare la regolarità formale del decreto, ma accerta l’effettiva esistenza, validità ed esigibilità del credito.
Il termine di opposizione è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali, che decorre dal 1° al 31 agosto di ogni anno ai sensi della legge n. 742/1969, con l’eccezione dei decreti ingiuntivi relativi a crediti di lavoro, per i quali la sospensione non opera. In casi eccezionali, quando il debitore dimostri di non aver potuto avere tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore, è possibile proporre un’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c., anche oltre il termine ordinario.
Se il decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, l’opponente può chiedere al giudice, in presenza di gravi motivi, di sospenderne l’esecuzione con ordinanza non impugnabile, ai sensi dell’art. 649 c.p.c.
La mediazione obbligatoria dopo la Riforma Cartabia
Il D.Lgs. n. 149/2022 (la cosiddetta Riforma Cartabia) ha inciso in modo rilevante sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie per le quali la mediazione civile costituisce condizione di procedibilità, quali locazioni, contratti bancari e assicurativi, diritti reali, condominio e successioni ereditarie. In questi casi, l’onere di attivare la mediazione è posto a carico del creditore opposto, e non del debitore che si oppone. Qualora il creditore non provveda entro i termini fissati dal giudice, la domanda viene dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo revocato, con condanna del creditore alle spese del giudizio di opposizione.
I costi del decreto ingiuntivo e dell’opposizione
Il contributo unificato dovuto per il ricorso per decreto ingiuntivo gode di una riduzione del 50% rispetto agli importi ordinari previsti per il processo civile, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 115/2002. La stessa riduzione si applica al giudizio di opposizione in primo grado. L’importo, calcolato sugli scaglioni di valore della causa, cresce dunque in proporzione al credito azionato: a titolo indicativo, per un credito di 10.000 euro il contributo unificato ordinario sarebbe di 237 euro, mentre per il procedimento monitorio è pari a 118,50 euro.
Diverso è il discorso per la parcella dell’avvocato, il cui importo non è determinabile in via generale: dipende dalla complessità del credito da far valere, dall’eventuale necessità di affrontare un giudizio di opposizione, dal numero di udienze richieste e dalla presenza di questioni istruttorie. Per questo motivo, prima di avviare o di difendersi da un procedimento monitorio, è sempre consigliabile richiedere un preventivo scritto e dettagliato, che indichi con chiarezza le voci di costo previste per la specifica situazione.
Cosa succede se non si presenta opposizione
Se il debitore lascia decorrere il termine senza proporre opposizione, il decreto ingiuntivo diventa definitivo. Il creditore può a questo punto chiedere al giudice la dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell’art. 647 c.p.c., con cui il decreto acquista pieno valore di titolo esecutivo. Da questo momento il creditore può avviare l’esecuzione forzata, con la possibilità di procedere al pignoramento di beni mobili, immobili o di somme dovute al debitore da terzi, come lo stipendio o il saldo del conto corrente. Per questo motivo, ricevere la notifica di un decreto ingiuntivo richiede una valutazione tempestiva della propria posizione: sebbene non tutte le situazioni si prestino a una soluzione stragiudiziale, verificare da subito la fondatezza della pretesa consente di scegliere consapevolmente tra il pagamento, una trattativa con il creditore o la proposizione dell’opposizione entro i termini di legge.
Decreto ingiuntivo: agire con tempestività e consapevolezza
Il decreto ingiuntivo costituisce uno strumento efficace per il creditore che dispone di una prova scritta del proprio diritto, ma impone al debitore tempi di reazione molto rapidi qualora intenda contestare la pretesa. La differenza tra un’opposizione fondata e tempestiva e una gestione tardiva della vicenda può incidere in modo determinante sull’esito della controversia. Un confronto con un professionista esperto in recupero crediti consente di valutare correttamente i margini di difesa o le strategie più efficaci per ottenere il pagamento, tenendo conto delle specificità del singolo caso.
Lo Studio Legale Daplex e l’assistenza nel recupero crediti
Lo studio legale Daplex offre assistenza qualificata sia a chi debba recuperare un credito attraverso il procedimento monitorio, sia a chi si trovi a dover valutare un’opposizione a un decreto ingiuntivo ricevuto. Grazie alla consolidata esperienza nel recupero crediti e nel contenzioso civile, lo studio è in grado di individuare la strategia più adeguata a ciascuna situazione, valutando tempestivamente i termini processuali e le possibilità concrete di difesa.
Gli avvocati Albino D’Alessio e Virginia Pedemonte, esperti della materia, seguono il cliente in ogni fase della procedura, dalla predisposizione del ricorso alla gestione dell’eventuale giudizio di opposizione, fornendo sin dal primo contatto un quadro chiaro dei costi e delle tempistiche prevedibili.
Ricevere un decreto ingiuntivo, così come attendere il pagamento di un credito non corrisposto, genera comprensibile preoccupazione. Lo studio legale Daplex saprà fornirti gli strumenti e i chiarimenti necessari per affrontare la situazione con la maggiore consapevolezza possibile, individuando insieme a te la soluzione più adatta al tuo caso.