Il divorzio breve rappresenta oggi la modalità ordinaria attraverso cui i coniugi giungono allo scioglimento del matrimonio in tempi sensibilmente ridotti rispetto al passato. Introdotto con la Legge n. 55 del 6 maggio 2015, questo istituto ha abbattuto i lunghi termini di attesa che in precedenza separavano la fase della separazione da quella del divorzio. Comprendere i requisiti e i tempi del divorzio breve è essenziale per chi ha già avviato o concluso una separazione e desidera conoscere l’esatto percorso che conduce alla definitiva cessazione del vincolo coniugale.

Che cos’è il divorzio breve e cosa ha cambiato la Legge n. 55/2015

Con l’espressione divorzio breve si indica la procedura che consente di ottenere lo scioglimento del matrimonio civile, o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, in un lasso di tempo notevolmente più contenuto rispetto alla disciplina previgente. La Legge n. 55/2015, intervenendo sull’art. 3 della legge n. 898/1970, ha ridefinito i termini minimi necessari per proporre la domanda di divorzio.

Prima della riforma, il coniuge doveva attendere tre anni ininterrotti di separazione prima di poter chiedere il divorzio. Tale periodo, percepito come eccessivamente gravoso, comportava un prolungamento della condizione di incertezza personale e patrimoniale delle parti. La novella del 2015 ha superato questa impostazione, allineando l’ordinamento italiano a una tendenza già diffusa in numerosi Paesi europei e riconoscendo l’esigenza di definire con maggiore rapidità le situazioni di crisi coniugale ormai irreversibili.

I tempi del divorzio breve: sei o dodici mesi

Il cuore della riforma risiede nella drastica riduzione dei tempi del divorzio breve. Il termine minimo per proporre la domanda varia in funzione della modalità con cui è stata condotta la separazione:

  • Sei mesi in caso di separazione consensuale, a prescindere dalla presenza di figli;
  • Dodici mesi in caso di separazione giudiziale, ossia quando la separazione è stata pronunciata dal giudice in assenza di accordo tra i coniugi.

Il termine decorre dalla comparizione dei coniugi dinanzi al giudice nel procedimento di separazione. È fondamentale sottolineare che il periodo di separazione deve protrarsi in modo ininterrotto: un’eventuale riconciliazione, anche di fatto, interrompe il decorso del termine, che dovrà ricominciare a maturare dall’eventuale successiva separazione.

I requisiti per accedere al divorzio breve

Per beneficiare dei termini ridotti previsti dal divorzio breve è necessario che sussistano alcuni presupposti precisi. In particolare, i requisiti del divorzio breve possono essere così riassunti:

  • Separazione legale formalizzata: deve esservi una separazione consensuale omologata o una separazione giudiziale pronunciata, oppure un accordo raggiunto tramite negoziazione assistita o dinanzi all’ufficiale di stato civile;
  • Decorso del termine di legge: devono essere trascorsi almeno sei o dodici mesi, a seconda della tipologia di separazione;
  • Ininterrotta prosecuzione: la separazione non deve essere stata interrotta da una riconciliazione tra i coniugi;
  • Assenza dei presupposti di riconciliazione: deve permanere la volontà, di uno o di entrambi i coniugi, di sciogliere definitivamente il vincolo.

Solo la contestuale presenza di tali condizioni consente di accedere alla procedura nei termini abbreviati. In mancanza di una separazione validamente formalizzata, non è possibile invocare i tempi ridotti introdotti dalla riforma.

Divorzio breve dopo separazione consensuale e giudiziale: le differenze

La distinzione tra i due termini di sei e dodici mesi riflette la diversa natura delle due forme di separazione. Il divorzio breve dopo separazione consensuale beneficia del termine più favorevole proprio perché presuppone un accordo già raggiunto tra i coniugi sulle condizioni della crisi familiare, quali l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento e la destinazione della casa familiare.

Nel caso della separazione giudiziale, invece, il conflitto tra i coniugi ha reso necessario l’intervento del tribunale, e il termine più lungo di dodici mesi tiene conto della maggiore complessità delle posizioni in gioco. È opportuno evidenziare che, decorso il termine, il divorzio può essere richiesto in forma congiunta anche da coniugi che si erano separati giudizialmente, qualora abbiano nel frattempo raggiunto un’intesa. La modalità della separazione incide dunque sui tempi, ma non preclude una successiva definizione consensuale del divorzio.

Le procedure per ottenere il divorzio breve

Trascorso il termine di legge, il divorzio breve può essere ottenuto attraverso tre distinte modalità procedurali, ciascuna con caratteristiche proprie:

  • Ricorso al tribunale: i coniugi presentano un ricorso congiunto oppure, in caso di disaccordo sulle condizioni del divorzio, ciascuno propone la propria domanda, dando avvio a un procedimento contenzioso;
  • Negoziazione assistita: i coniugi, assistiti ciascuno dal proprio avvocato, raggiungono un accordo formalizzato in una convenzione, successivamente trasmessa al Procuratore della Repubblica per i controlli di legge;
  • Accordo dinanzi all’ufficiale di stato civile: i coniugi possono comparire personalmente presso il Comune, procedura tuttavia non percorribile in presenza di figli minori, maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave, né qualora l’accordo preveda trasferimenti patrimoniali.

La scelta della procedura più adeguata dipende dal grado di intesa raggiunto tra le parti e dalla presenza di figli o di questioni patrimoniali da regolare. È bene precisare che la via consensuale, pur essendo la più rapida ed economica, presuppone una collaborazione tra i coniugi che, nelle situazioni di elevata conflittualità, non sempre risulta concretamente praticabile.

Il ricorso cumulativo dopo la Riforma Cartabia

Un’ulteriore evoluzione è stata introdotta dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022, in vigore dal 1° marzo 2023 e successivamente integrato dal correttivo D.Lgs. n. 164/2024), che ha delineato un rito unico per i procedimenti in materia di famiglia. Tra le novità di maggior rilievo si colloca il cosiddetto ricorso cumulativo.

Tale strumento consente di proporre, con un unico atto, sia la domanda di separazione sia, in via subordinata, quella di divorzio. In concreto, i coniugi possono chiedere che, una volta decorso il termine di legge, il giudice pronunci il divorzio senza necessità di avviare un nuovo procedimento autonomo. Non si tratta di una scorciatoia che elimina i termini di attesa, i quali restano fermi a sei o dodici mesi, bensì di una gestione più razionale del procedimento, che evita il deposito di un secondo ricorso e una nuova iscrizione a ruolo, con un risparmio in termini di tempi tecnici e di costi.

Lo scioglimento anticipato della comunione dei beni

La Legge n. 55/2015 ha inciso anche su un aspetto patrimoniale di notevole importanza pratica: lo scioglimento della comunione legale dei beni tra i coniugi. Se in precedenza tale effetto si produceva soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, oggi la comunione si scioglie già nel corso della separazione, nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separatamente, ovvero alla sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dinanzi al giudice.

Questa anticipazione riveste grande rilevanza, poiché evita che i beni acquistati da ciascun coniuge durante la fase di separazione ricadano automaticamente nella comunione, offrendo maggiore certezza e autonomia patrimoniale alle parti già nella fase antecedente al divorzio.

Conclusione: un percorso più rapido ma da affrontare con consapevolezza

Il divorzio breve ha rappresentato una svolta significativa nel diritto di famiglia italiano, riducendo i tempi di attesa e semplificando, anche grazie alla successiva Riforma Cartabia, il passaggio dalla separazione allo scioglimento definitivo del matrimonio. Restano tuttavia fermi i requisiti e i termini di legge, il cui corretto computo e la cui verifica richiedono attenzione, soprattutto quando si tratta di accertare l’ininterrotta prosecuzione della separazione o di individuare la procedura più adeguata al caso concreto.

Ogni situazione familiare presenta caratteristiche peculiari, sia sotto il profilo patrimoniale sia in relazione alla presenza di figli, che possono incidere sensibilmente sulla scelta della procedura più opportuna. Affidarsi a uno studio legale con consolidata esperienza nel diritto di famiglia consente di individuare il percorso più rapido e meno gravoso, evitando errori procedurali che rischierebbero di allungare i tempi anziché ridurli.

Lo Studio Legale Daplex e l’assistenza nel divorzio breve

Lo studio legale Daplex, con consolidata esperienza nel diritto di famiglia, affianca i coniugi in ogni fase del percorso che conduce al divorzio, dalla corretta verifica dei termini di legge alla scelta della procedura più adeguata, sia essa il ricorso congiunto, la negoziazione assistita o l’accordo dinanzi all’ufficiale di stato civile.

Gli avvocati Albino D’Alessio e Virginia Pedemonte, esperti della materia, ti guidano nell’individuazione della soluzione più rapida ed efficace, fornendoti sin dal primo contatto un quadro chiaro dei presupposti, delle tempistiche e degli adempimenti necessari, con particolare attenzione alla tutela dei figli e degli aspetti patrimoniali. Trattandosi di un percorso i cui costi dipendono dalla procedura prescelta e dalla complessità del caso, lo studio è a disposizione per fornire un riferimento concreto e personalizzato.

La fine di un matrimonio è un passaggio impegnativo anche e soprattutto sotto il profilo emotivo, oltre che giuridico. Lo studio legale Daplex saprà accompagnarti con discrezione e competenza, offrendoti tutti gli strumenti e i chiarimenti utili ad affrontare questa fase con la maggiore serenità possibile.

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