Se si richiede il divorzio tra due cittadini di cui solo uno italiano, questo, fintanto che svolto in Italia, non subirà cambiamenti. Sarà quindi, a prescindere dalla cittadinanza delle parti, regolato secondo le norme del diritto civile italiano.

Il divorzio in Italia

Il divorzio, nel sistema giuridico italiano, rappresenta l’istituto che consente lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Introdotto con la legge n. 898 del 1° dicembre 1970 (legge sul divorzio), e successivamente modificato dalla legge n. 74 del 6 marzo 1987, il divorzio ha segnato una significativa evoluzione sociale e giuridica, ponendo fine all’indissolubilità del vincolo matrimoniale, che in precedenza rappresentava uno dei pilastri fondamentali del matrimonio.

I presupposti per il divorzio

Il divorzio può essere richiesto da uno o da entrambi i coniugi, ma presuppone il verificarsi di determinate condizioni previste dalla legge. In base all’art. 3 della legge n. 898/1970, il divorzio può essere pronunciato qualora si verifichino una delle seguenti cause:

  • Separazione legale: Il presupposto principale per ottenere il divorzio è la separazione legale dei coniugi, che può essere giudiziale o consensuale. La separazione giudiziale avviene quando uno dei coniugi propone un ricorso al tribunale chiedendo la separazione a causa di fatti imputabili all’altro coniuge, mentre la separazione consensuale si verifica quando i coniugi raggiungono un accordo sulle condizioni di separazione, sottoponendolo alla ratifica del giudice. A seguito delle riforme introdotte con la legge n. 55 del 6 maggio 2015, il termine per poter richiedere il divorzio è stato ridotto a sei mesi per le separazioni consensuali e a dodici mesi per le separazioni giudiziali.
  • Condanna penale: Il divorzio può essere richiesto nel caso in cui uno dei coniugi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato a pene detentive superiori a determinati limiti, per reati particolarmente gravi come quelli contro la famiglia, contro la persona o per altri delitti gravi.
  • Nullità del matrimonio: Se il matrimonio è dichiarato nullo con sentenza definitiva, il divorzio può essere richiesto da uno dei coniugi, poiché viene meno il vincolo coniugale dal punto di vista legale.
  • Separazione di fatto: Una separazione di fatto protratta per un periodo ininterrotto di almeno due anni è un altro presupposto per la richiesta di divorzio.
  • Gravi lesioni personali: Il divorzio può essere richiesto qualora uno dei coniugi abbia subito gravi lesioni morali o fisiche ad opera dell’altro coniuge, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza matrimoniale.

Procedura per ottenere il divorzio

La domanda di divorzio deve essere presentata tramite ricorso da uno o entrambi i coniugi al tribunale competente, ossia quello del luogo di residenza dell’altro coniuge o della comune residenza, o, in mancanza, del luogo dove risiede il coniuge che propone il ricorso. La procedura può essere avviata sia in modo congiunto (quando i coniugi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio) sia in modo giudiziale (quando vi è conflitto tra i coniugi su una o più questioni).

Divorzio congiunto

Il divorzio congiunto si caratterizza per la volontà comune dei coniugi di porre fine al matrimonio in modo consensuale, concordando sulle condizioni riguardanti la divisione dei beni, l’affidamento dei figli e il regime economico post-matrimoniale. Questo tipo di procedura è generalmente più snella e rapida, in quanto il giudice si limita a verificare la conformità dell’accordo con l’interesse dei figli e delle parti, e se tutto risulta regolare, emette la sentenza di divorzio.

Divorzio giudiziale

Il divorzio giudiziale, al contrario, si avvia quando i coniugi non riescono a raggiungere un accordo. In tal caso, ciascun coniuge presenta al tribunale le proprie richieste in merito alla divisione patrimoniale, all’affidamento dei figli e all’assegno di mantenimento. Il giudice, dopo aver esaminato la situazione, emetterà una sentenza che stabilisce le condizioni definitive del divorzio. La procedura può essere più lunga e complessa, poiché comporta un’istruttoria per accertare le ragioni e le richieste delle parti.

Effetti del divorzio

La sentenza di divorzio ha diversi effetti giuridici, sia personali sia patrimoniali.

  • Scioglimento del matrimonio civile: Con il divorzio, il matrimonio civile viene sciolto definitivamente. Se si tratta di un matrimonio concordatario (celebrato in Chiesa), la sentenza determina la cessazione degli effetti civili, ma non incide sul vincolo religioso, che può essere annullato solo attraverso i canali canonici.
  • Cognome del coniuge: La moglie, che in base alla legge italiana aveva assunto il cognome del marito, perde il diritto di utilizzarlo dopo il divorzio. Tuttavia, su richiesta, il giudice può autorizzarne l’uso se sussistono motivi di particolare rilevanza, ad esempio per la tutela dei figli.
  • Obblighi economici: Il coniuge economicamente più debole può ottenere un assegno di divorzio, previsto dall’art. 5 della legge n. 898/1970. L’assegno ha una funzione assistenziale e, in alcuni casi, compensativa. Il giudice valuta vari elementi per stabilirne l’entità, quali le condizioni economiche dei coniugi, il contributo dato da ciascun coniuge alla vita familiare e la durata del matrimonio. L’assegno può essere revocato o ridotto se cambiano le condizioni economiche delle parti.
  • Affidamento dei figli: In caso di figli minori, il giudice dovrà decidere sull’affidamento, tenendo conto del principio di bigenitorialità e dell’interesse superiore del minore. Generalmente, si tende a favorire l’affidamento condiviso, salvo situazioni particolari in cui viene preferito l’affidamento esclusivo.

La riforma dell’assegno di divorzio

Un’importante evoluzione si è verificata con la sentenza della Cassazione n. 11504 del 10 maggio 2017, che ha innovato l’interpretazione dell’assegno di divorzio. Prima di tale sentenza, il tenore di vita goduto durante il matrimonio era uno dei criteri principali per la determinazione dell’assegno. Con la nuova interpretazione, si è stabilito che l’assegno deve essere fondato sull’autosufficienza economica dell’ex coniuge richiedente, valutando se quest’ultimo sia in grado di mantenere uno stile di vita indipendente.

Il divorzio, nel contesto giuridico italiano, rappresenta un istituto complesso che coinvolge una pluralità di aspetti, dai rapporti personali a quelli patrimoniali, con una particolare attenzione alla tutela dei figli minori. La procedura, sebbene semplificata negli anni grazie alle riforme legislative, resta un processo articolato che richiede l’intervento del giudice per assicurare l’equità delle decisioni prese.

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