Definizione del sub-trasporto e cenni sulla Legge di Stabilità del 2015
Nell’ambito di trasporti, la figura contrattuale certamente più diffusa è il c.d. contratto di sub-vezione, cioè quel contratto che prevede il coinvolgimento di più soggetti nella fornitura di servizi di autotrasporto.
Tuttavia, né il codice civile, né il D.lgs. n. 286/2005 prevedono una vera e propria definizione di tale contratto, tanto che la giurisprudenza è intervenuta a più riprese, nel tentativo di colmare tale vuoto normativo.
Infine, con la Legge di Stabilità del 2015 (L. 194/2014), il legislatore, valutata la rilevanza della materia, ha tentato di porre rimedio all’eccessiva lacunosità normativa: i commi 247-250 dell’art.1 modificano ed integrano il D.Lgs. 286/05 e l’art.83-bis del D.L. 112/2008, convertito con la Legge 133/08.
Grazie a tale intervento, sono state definite le figure dei vettori, dei c.d. committenti logistici e dei sub-vettori, disciplinando l’attività di questi ultimi, che rappresentano uno dei soggetti più diffusi nell’ambito dei servizi di autotrasporto.
Alla luce della normativa in tema di subvezione, dunque, è da considerarsi legittima una sola subvezione (più di una comporterebbe la nullità dell’intero contratto, ai sensi dell’art. 1418 c.c.), necessariamente concordata tra committente e vettore per iscritto, a pena di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c..
Nell’ambito di un rapporto contrattualizzato per iscritto, tale circostanza onera il primo vettore ad assumersi le responsabilità del committente per la verifica della regolarità dell’incaricato sub-vettore, in ambito retributivo, assicurativo e previdenziale; in difetto, opera la responsabilità solidale tra committente e primo vettore, nel limite temporale di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto.
Qualora, invece, ci si trovi dinnanzi ad un contratto di trasporto stipulato in forma orale, il committente deve assumersi altresì “gli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell’espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito”.
La rilevanza di questa nuova regolamentazione si esprime con grande forza, laddove ridefinisce i limiti e l’ambito di applicazione della responsabilità solidale, che coinvolge il committente, il vettore e gli eventuali sub-vettori durante l’esecuzione di un contratto di trasporto.
La ratio legislativa è evidente: garantire l’affidamento del trasporto a vettori in regola con gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi.
La regola generale prevede che il committente possa liberarsi dal vincolo nei confronti del vettore e di eventuali sub-vettori verificando con attenzione, nel momento di stipulazione del contratto, la regolarità degli stessi.
Tale accertamento avviene mediante l’acquisizione della Durc, rilasciata in data non anteriore a tre mesi, che indichi in modo chiaro la regolarità della società o azienda incaricata, in relazione ai profili retributivi, assicurativi e previdenziali.
Il Committente è agevolato in tale controllo: dal 23.11.2015 può acquisire telematicamente l’attestazione di regolarità del vettore, che contempla le verifiche della regolarità retributiva, previdenziale ed assicurativa.
In conclusione, diventano sempre più necessarie non solo la redazione di contratti scritti di autotrasporto, ma anche la gestione ed il controllo della affidabilità del fornitore di tale servizio, al fine si scongiurare possibili responsabilità solidali con gli altri soggetti coinvolti nel trasporto.