La marcatura CE[1] costituisce il presupposto fondamentale per poter vendere e commercializzare prodotti nell’ UE. Detto marchio essenzialmente attesta che il prodotto su cui è apposto è stato sottoposto ad attenta valutazione da parte del produttore, da un suo preposto ovvero dall’importatore e, quindi, è possibile ritenere che rispetti i requisiti previsti dall’UE in materia di sicurezza, tutela della salute e dell’ambiente.
La marcatura CE è un indicatore fondamentale della conformità del prodotto alla legislazione dell’UE e consente la libera circolazione dei prodotti all’interno del mercato del SEE e della Turchia, a prescindere dal fatto che siano stati fabbricati in quest’area.
Concretamente il marchio CE è indicatore della conformità di un prodotto a tutti i requisiti stabiliti dagli atti di armonizzazione dell’Unione, che in maniera dettaglia disciplinano le qualità e le caratteristiche tecniche fondamentali intrinseche del prodotto stesso. Ciò significa che tale marchio deve considerarsi un’informazione essenziale per le autorità degli Stati membri e per altre parti interessate all’immissione del prodotto sul mercato.
In questo senso, il regolamento (CE) n. 765/2008 stabilisce la definizione, il formato e i principi generali che disciplinano la marcatura CE, mentre la decisione n. 768/2008/CE prevede le procedure di valutazione della conformità che portano all’apposizione del marchio.
Dal punto di vista soggettivo è senza dubbio il fabbricante, a prescindere che sia stabilito all’interno o all’esterno dell’Unione, il soggetto responsabile della conformità del prodotto alle disposizioni della normativa di armonizzazione dell’Unione e dell’apposizione della marcatura CE anche se può sempre nominare un rappresentante autorizzato che provveda per suo conto.
Apponendo la marcatura CE, il fabbricante dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità la conformità a tutte le prescrizioni giuridiche necessarie disciplinate dalla normativa armonizzata.
Ove dovessero essere l’importatore, il distributore o un altro operatore ad immettere dei prodotti sul mercato unionale con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero li modifichi, assumono le “responsabilità del fabbricante”. In tal caso, si dovrà disporre di informazioni sufficienti sulla progettazione e sulla fabbricazione del prodotto, poiché, nell’apporre la marcatura CE, tali soggetti se ne assumeranno, appunto, la responsabilità giuridica.
Può accadere che nella fase di controllo della produzione ovvero prima della commercializzazione del prodotto debba intervenire un Organismo Notificato, ai sensi della normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile. È questo un ente preposto a valutare la conformità del prodotto ai requisiti essenziali affinché venga garantita un’applicazione tecnica e rigorosa dei requisiti previsti dalla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile. Gli organismi notificati devono essere dotati di strutture idonee e di personale tecnico per svolgere le funzioni tecniche e amministrative connesse alla valutazione della conformità e devono adottare procedure adeguate di controllo della qualità in merito ai servizi forniti.
La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto. Qualora la natura del prodotto non lo consenta o non lo giustifichi, deve essere apposta sull’eventuale imballaggio e/o sulla documentazione di accompagnamento. Non è comunque possibile apporre il marchio prima che sia ultimata la procedura di valutazione della conformità alle disposizioni degli atti di armonizzazione dell’Unione pertinenti.
Il requisito della visibilità comporta che il marchio sia facilmente accessibile per tutte le parti interessate.
Il marchio può assumere diversi aspetti (ad es. a colori, a caratteri pieni/vuoti) purché resti visibile, leggibile e rispetti le debite proporzioni.
Ciò non significa comunque che questo debba essere parte integrante del prodotto.
Non tutti i prodotti devono recare la marcatura CE . L’obbligo si estende a tutti i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti legislativi armonizzati.
La marcatura CE deve obbligatoriamente essere apposta:
- su tutti i prodotti di nuova fabbricazione soggetti a una legislazione che prevede la marcatura CE, a prescindere che siano fabbricati negli Stati membri o in paesi terzi;
- su prodotti usati e di seconda mano importati da paesi terzi soggetti a una legislazione che prevede la marcatura CE;
- su prodotti modificati che hanno subito manipolazioni tali da poter incidere sulla sicurezza o sulla conformità alla normativa di armonizzazione applicabile.
In conclusione, l’apposizione del marchio CE fornisce la prima indicazione del fatto che si possa presumere che i necessari controlli siano stati effettuati prima dell’immissione sul mercato dell’unione europea di un prodotto, al fine di garantirne la conformità alle prescrizioni legislative. Le autorità di vigilanza del mercato sono autorizzate a effettuare controlli per tutela l’interesse pubblico e in questo senso è demandata agli Stati membri dell’unione l’adozione di misure appropriate per impedirne l’abuso e l’uso improprio.
[1] La guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti – Rev. 2016