Responsabilità medica e sanitaria: come ottenere il risarcimento per malasanità
La responsabilità medica può sorgere quando una prestazione sanitaria non corretta causa al paziente un danno che, con una condotta diligente, sarebbe stato evitato o ridotto. Un esito clinico sfavorevole, tuttavia, non dimostra da solo un errore. Per valutare un possibile risarcimento per malasanità occorre ricostruire la prestazione, il nesso causale, le conseguenze e il soggetto contro cui agire.
Quando un esito negativo può diventare responsabilità sanitaria
Il diritto al risarcimento presuppone una condotta colposa o, nei casi previsti, dolosa, un danno effettivo e un collegamento causale giuridicamente rilevante. La colpa può riguardare diagnosi, terapia, intervento, assistenza o organizzazione della struttura. Anche un ritardo può rilevare, ma soltanto se ha inciso concretamente sul decorso o sulle possibilità di cura.
La legge n. 24/2017 pone la sicurezza delle cure tra gli elementi costitutivi del diritto alla salute. L'art. 5 richiede agli esercenti le professioni sanitarie di attenersi, salve le specificità del caso, alle raccomandazioni delle linee guida pubblicate nel sistema nazionale e, in loro mancanza, alle buone pratiche clinico-assistenziali. La conformità a una linea guida non esclude automaticamente la responsabilità: resta decisiva l'appropriatezza rispetto al singolo paziente.
I principali profili da verificare sono:
- condotta sanitaria: ciò che è stato fatto oppure omesso, valutato secondo le conoscenze applicabili e le circostanze concrete;
- danno: peggioramento, nuova menomazione, maggiore durata della malattia o perdita di una concreta possibilità favorevole, da dimostrare nel caso specifico;
- nesso causale: relazione tra condotta contestata ed evento dannoso, che non può essere sostituita dalla sola successione temporale;
- consenso informato: informazione comprensibile su natura, benefici, rischi e alternative, distinta dalla correttezza tecnica della prestazione;
- organizzazione: carenze di personale, strumenti, comunicazione o continuità assistenziale imputabili alla struttura.
Struttura sanitaria e professionista: due regimi differenti
L'art. 7 della legge n. 24/2017 distingue la posizione della struttura sanitaria o sociosanitaria da quella dell'esercente la professione sanitaria. La struttura pubblica o privata risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., anche delle condotte del personale del quale si avvale. Si tratta di responsabilità contrattuale, collegata all'obbligazione assistenziale assunta verso il paziente.
Il sanitario che opera nella struttura risponde invece, di regola, ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia assunto direttamente un'obbligazione contrattuale con il paziente. Questa qualificazione incide sulla distribuzione della prova e sulla prescrizione. Non significa che sia sempre opportuno convenire entrambi: la scelta dipende dai fatti, dai rapporti contrattuali e dalla strategia processuale.
Nell'azione contrattuale il paziente deve allegare l'inadempimento qualificato e provare il danno e il nesso causale tra condotta ed evento; alla struttura compete dimostrare l'esatto adempimento o la causa non imputabile. Nell'azione extracontrattuale contro il sanitario, il danneggiato deve provare gli elementi dell'illecito. La consulenza medico-legale è spesso essenziale per trasformare la documentazione clinica in una ricostruzione tecnicamente verificabile.
Documenti e prove da raccogliere
La ricostruzione deve partire dalla documentazione sanitaria completa, senza modificare o selezionare i documenti in funzione di una conclusione già decisa. L'art. 4 della legge n. 24/2017 impone alla direzione sanitaria di fornire la documentazione disponibile entro sette giorni dalla richiesta dell'interessato, con eventuali integrazioni entro trenta giorni, nel rispetto delle regole sull'accesso.
È utile conservare in ordine cronologico:
- cartella clinica: diario medico e infermieristico, schede operatorie, terapie, parametri e lettere di dimissione;
- referti: esami di laboratorio, immagini diagnostiche e relativi supporti digitali;
- consenso informato: moduli sottoscritti e informazioni effettivamente ricevute, tenendo presente che il modulo non esaurisce il colloquio;
- documenti successivi: ulteriori cure, riabilitazione, certificazioni, spese e periodi di assenza dal lavoro;
- comunicazioni: richieste, risposte e indicazioni ricevute dalla struttura, conservate nel loro formato originario;
- valutazione medico-legale: analisi indipendente della condotta, del nesso causale e dei postumi, distinta dalla cura clinica.
Una perizia privata non vincola il giudice, ma può evitare richieste prive di base e orientare correttamente l'istruttoria. Il legale e il medico-legale devono coordinare le rispettive competenze: il primo inquadra responsabilità, termini e domanda; il secondo valuta gli aspetti scientifici senza sostituirsi al curante.
Prescrizione e scelta del momento in cui agire
Il termine non coincide necessariamente con la data della prestazione. In via generale, l'azione contrattuale verso la struttura è soggetta a prescrizione decennale, mentre quella extracontrattuale verso il sanitario è normalmente soggetta al termine quinquennale dell'art. 2947 c.c. L'individuazione della decorrenza richiede però di stabilire quando il danno sia divenuto percepibile e riconoscibile, secondo una valutazione legale del caso concreto.
L'invio di una richiesta generica o una segnalazione amministrativa non produce sempre gli effetti di un valido atto interruttivo. Per evitare decadenze o contestazioni, occorre identificare debitore, fatti e pretesa e verificare la ricezione dell'atto. Anche il rapporto tra illecito civile e possibile reato può incidere sui termini, ma non deve essere presunto senza analisi della fattispecie.
Agire rapidamente serve soprattutto a preservare documenti e ricostruzioni. Non è prudente, tuttavia, quantificare il danno prima della stabilizzazione clinica quando questa sia necessaria alla valutazione dei postumi. La strategia deve conciliare tempestività, completezza della prova e rispetto delle condizioni di procedibilità.
Il passaggio preliminare prima della causa
L'art. 8 della legge n. 24/2017 prevede, per l'azione civile di risarcimento, una condizione di procedibilità: chi intende agire deve prima proporre un ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. oppure esperire la mediazione disciplinata dal D.Lgs. n. 28/2010. Sono percorsi alternativi, da scegliere in funzione delle questioni tecniche e delle prospettive conciliative.
La consulenza tecnica preventiva affida a un collegio di consulenti il compito di valutare gli aspetti medico-legali e tentare la conciliazione. L'art. 15 della stessa legge richiede che nei procedimenti di responsabilità sanitaria l'incarico sia affidato a un medico legale e a uno o più specialisti con competenza nella disciplina interessata. Se il tentativo non riesce o il procedimento non si conclude nel termine previsto, la domanda di merito può essere proposta secondo le regole applicabili.
La mediazione, invece, si svolge davanti a un organismo e mira a un accordo con l'assistenza degli avvocati. Non sostituisce una valutazione tecnica quando il nodo è causale o medico-legale. Nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. l'art. 8, comma 4, impone la partecipazione di tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione; la mediazione segue la propria disciplina e non è soggetta automaticamente alla stessa regola speciale.
Danni risarcibili e criteri di valutazione
Il risarcimento deve riportare, per quanto possibile, il patrimonio e la persona nella situazione in cui si sarebbero trovati senza l'illecito, senza produrre duplicazioni. Possono rilevare il danno biologico, cioè la lesione dell'integrità psicofisica accertabile medico-legalmente, le sofferenze interiori e le conseguenze dinamico-relazionali, oltre alle perdite patrimoniali provate.
Le spese di cura, assistenza e riabilitazione richiedono documenti e collegamento causale. La perdita o riduzione del reddito deve essere dimostrata con dati attendibili. Nei casi di informazione inadeguata possono essere prospettati danni da lesione dell'autodeterminazione, ma occorre allegare e provare conseguenze specifiche; la mancanza del modulo, da sola, non determina automaticamente ogni voce risarcitoria.
La liquidazione considera la gravità e la durata delle conseguenze. L'art. 7, comma 4, della legge n. 24/2017 richiama, per il danno conseguente all'attività sanitaria, i criteri normativi degli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private, come applicabili. La quantificazione resta quindi distinta dall'accertamento della responsabilità.
Conclusioni
Un percorso di responsabilità sanitaria richiede tre verifiche coordinate: la correttezza della prestazione, il nesso causale e la prova delle conseguenze. Prima di formulare una richiesta è opportuno acquisire la documentazione, controllare la prescrizione e sottoporre il caso a una valutazione legale e medico-legale. La legge impone inoltre un passaggio preliminare alla causa, che può diventare un'occasione di definizione se la domanda è preparata in modo completo.
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