Il risarcimento del danno causato al coniuge tradito dall’amante
La recente sentenza del Tribunale di Padova n. 1308 del 2021 offre spunti di riflessione in merito alla responsabilità del coniuge fedifrago e dell’amante nella violazione dei doveri coniugali e nei danni arrecati al coniuge tradito. La pronuncia si inserisce nel quadro del cosiddetto danno endofamiliare, affrontando la corresponsabilità di soggetti esterni rispetto alla sfera strettamente familiare.
Il quadro giuridico: dovere di fedeltà e danno risarcibile
Il dovere di fedeltà coniugale è disciplinato dall’articolo 143 del Codice Civile, che elenca tra gli obblighi reciproci dei coniugi anche l’assistenza morale e materiale, la collaborazione e la coabitazione. La violazione di tale dovere non si limita a essere rilevante ai fini dell’addebito della separazione, ma può anche dar luogo a una responsabilità civile risarcitoria ex articolo 2059 c.c.. Tale risarcimento scatta quando il tradimento provoca un’afflizione tale da superare la soglia della tollerabilità, violando diritti costituzionalmente garantiti come la dignità personale, l’onore e, in alcuni casi, la salute.
La corresponsabilità dell’amante: i criteri giuridici
Il Tribunale di Padova ha ribadito che, sebbene l’amante non sia soggetto all’obbligo di fedeltà coniugale, può assumere una responsabilità risarcitoria concorrente con quella del coniuge infedele quando:
- La sua condotta dolosa o colposa abbia direttamente contribuito a violare i diritti inviolabili del coniuge tradito.
- Le azioni dell’amante abbiano aggravato il danno o reso la relazione extraconiugale particolarmente umiliante e lesiva per la vittima.
Ad esempio, vantarsi pubblicamente della relazione o denigrare il coniuge tradito in un ambiente comune, come il posto di lavoro, sono comportamenti che superano il diritto alla libera espressione della propria personalità e diventano fonte di responsabilità aquiliana ex articolo 2043 c.c..
Il caso concreto
Nel caso analizzato, la moglie tradita ha subito un grave danno psicofisico a seguito della relazione del marito con una dipendente della ditta familiare. La situazione si è aggravata perché:
- L’amante ha mancato di rispetto alla moglie denigrandola pubblicamente davanti ai colleghi;
- Il marito, su istigazione dell’amante, ha allontanato la moglie dal luogo di lavoro e interrotto ogni rapporto affettivo con lei;
- Le condotte hanno causato uno sconvolgimento irreparabile dell’equilibrio familiare e personale della donna.
Il Tribunale ha riconosciuto che tali azioni hanno determinato un danno non patrimoniale risarcibile, sussistendo un nesso di causalità tra le condotte dell’amante e il danno subito dalla moglie.
Onere della prova
Per ottenere il risarcimento del danno, spetta al coniuge tradito l’onere di dimostrare:
- La condotta dolosa o colposa dell’amante;
- Il nesso causale tra tale condotta e il danno subito;
- L’effettiva violazione di diritti inviolabili, come la dignità e l’onore.
In assenza di tali prove, l’amante non può essere chiamato a rispondere, in quanto la relazione extraconiugale di per sé non costituisce un illecito oggettivo.
Una responsabilità condivisa
La sentenza del Tribunale di Padova rappresenta un importante precedente giurisprudenziale, chiarendo che l’amante può essere chiamato a rispondere civilmente per i danni arrecati al coniuge tradito, purché la sua condotta vada oltre la semplice relazione e assuma caratteri di dolosità o colposità.
Il tradimento, pertanto, non è rilevante solo nell’ambito del diritto di famiglia, ma può assumere un rilievo risarcitorio più ampio quando si traducono in atti che ledono diritti fondamentali come l’onore, la dignità e la salute della vittima. La responsabilità civile, in questo contesto, diventa uno strumento per garantire una tutela effettiva ai soggetti lesi.