La scelta non è semplice e nemmeno banale, importa considerazioni soggettive e strettamente personali, richiede un’attenta analisi dei parametri costi-benfici, e giunge a risultati differenti. Pertanto, si lascia al fruitore il merito di trarre le proprie personalissime conclusioni.
I due strumenti condividono l’ambito di applicazione che, com’è evidente, è quello previdenziale/ pensionistico, ma per il resto sono due istituti estremamente eterogenei che, in quanto tali, si sovrappongono e si amalgamano giungendo ogni volta a risultati differenti.
La prima evidente differenza tra i due strumenti attiene alla loro natura:
- IL RISCATTO è un istituto “interno” dell’ente previdenziale e come tale è disciplinato da uno specifico regolamento interno che ne determina le caratteristiche essenziali -per gli Avvocati il Regolamento Unico della Previdenza Forense, art. 31 e ss.
- PENSIONE INTEGRATIVA intesa come strumento “esterno” all’ente previdenziale ed erogato da intermediari finanziari all’uopo abilitati che garantiscono, a seconda dell’Opzione sottoscritta, rendite o somme di denaro al raggiungimento dell’età pensionabile.
Dal punto di vista operativo:
- IL RISCATTO costituisce la facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di contribuzione a fronte del pagamento di un onere di riscatto commisurato allo stipendio percepito ed all’anzianità contributiva;
- PENSIONE INTEGRATIVA è uno strumento di risparmio che ha come finalità principale l’integrazione pensionistica e come tale è utile a colmare il “gap previdenziale” tra pensione di anzianità e ultimo reddito percepito.
Attesa l’onerosità degli strumenti, molto spesso, date le limitate disponibilità economiche, ci si trova a dover operare una scelta basata sull’opportunità e la convenienza di ottenere maggiori vantaggi sia dal punto di vista fiscale che pensionistico.
Appare innanzitutto necessario distinguere il riscatto dal diverso istituto della Retrodatazione della iscrizione alla Cassa (Art.3 Regolamento Unico della Previdenza Forense) che consiste nella possibilità di beneficiare “della retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa per gli anni di iscrizione nel Registro dei Praticanti per un massimo di cinque anni a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea in Giurisprudenza e con esclusione degli anni in cui il tirocinio professionale sia stato svolto, per più di sei mesi, contestualmente ad attività di lavoro subordinato”.
Simile negli effetti al riscatto contributivo, detto istituto è rivolto però esclusivamente ai neo-iscritti all’ente previdenziale Cassa Forense che, entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione, possono esercitare l’Opzione di retrodatare l’iscrizione all’ente previdenziale, valorizzando ai fini pensionistici gli anni di praticantato. Ovviamente, “l’interessato deve procedere al pagamento in unica soluzione di tutti i contributi dovuti per gli anni relativi alla pratica professionale, fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura ridotta prevista dall’art.24, comma 2, del presente Regolamento, entro sei mesi dalla comunicazione della Cassa, ovvero chiedere la rateizzazione in tre anni” (art. 3 c. 4. Regolamento Unico della Previdenza Forense).
Si cominciano a recuperare gli anni della pratica forense, per non doverlo fare dopo, ad un costo senza dubbio più contenuto rispetto all’eventuale successivo onere di riscatto.
Detto ciò, in merito al riscatto contributivo occorre considerare che sono suscettibili di riscatto (Art.33 Regolamento Unico della Previdenza Forense):
- il periodo del corso legale di Laurea in Giurisprudenza;
- il periodo del servizio militare obbligatorio per un massimo di due anni;
- i periodi di servizio civile sostitutivo e di servizio equiparato al servizio militare obbligatorio per un massimo di due anni;
- il periodo di servizio militare prestato in guerra;
- il periodo di praticantato, anche se svolto all’estero, purché ritenuto efficace ai fini del compimento della pratica, per non più di tre anni.
Dal punto di vista degli effetti, “gli anni per i quali è stato esercitato il riscatto comportano un aumento di anzianità di effettiva iscrizione e integrale contribuzione pari al numero degli anni riscattati (Art 33 del Regolamento Unico della Previdenza Forense). Ciò significa che con il riscatto, proporzionalmente agli anni per i quali viene esercitato il diritto, si percorre più velocemente la strada che porta alla pensione.
Dal punto di vista economico, “L’iscritto che viene ammesso al riscatto deve pagare alla Cassa un contributo di importo tale da assicurare in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato” . Ovviamente i contributi previdenziali versati facoltativamente, sono deducibili dal reddito complessivo qualunque sia la causa che origina il versamento (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 482 del 19 ottobre 2020).
Per quanto riguarda invece i sistemi di PENSIONE INTEGRATIVA ve ne sono di diversi tipi, modulati dall’emittente a seconda delle esigenze, volti a soddisfare specifici bisogni personali ma sostanzialmente dedicati a chi vuole costruirsi un’entrata integrativa da affiancare alla pensione una volta raggiunta l’età pensionabile, beneficiando, allo stesso tempo, di importanti vantaggi fiscali.
Ed infatti, una volta individuato lo strumento finanziario più adatto alle proprie esigenze è possibile attivare un piano di versamenti di cui scegliere liberamente l’importo e la frequenza con possibilità di sospendere e riprendere in qualsiasi momento.
Dal punto di vista degli effetti, l’adesione ad uno degli strumenti di pensione integrativa non ha nessuna rilevanza in termini di età contributiva ed il funzionamento segue le logiche della capitalizzazione, secondo cui quanto versato nel fondo pensione viene investito nei mercati finanziari al fine di generare rendimenti e, una volta raggiunta l’età pensionabile, quanto accumulato viene erogato sotto forma di pensione integrativa. Come tutti gli strumenti finanziari a capitalizzazione è possibile operare la scelta a secondo del grado di rischio di rendimento.
Chiaramente l’adesione a sistemi di pensione integrativa ha i propri
- vantaggi fiscali:
- deducibilità fiscale dei contributi volontari versati fino alla concorrenza di € 5.164,57 euro annui;
- oneri:
- l’applicazione di un’aliquota sui rendimenti pari al 20%;
- applicazione di un’aliquota, trattenuta dall’intermediario al momento della richiesta di liquidazione delle somme, che va dal 15% fino al 9%.