Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 06/06/2024) 12/07/2024, n. 19254
Sintesi del caso
L’attrice, E.E., ha citato in giudizio A.A., B.B., e J.J. (un sedicente marito della defunta K.K.) per far accertare che l’eredità di K.K. si fosse devoluta ai suoi figli, senza concorso del coniuge J.J., che l’attrice contestava come tale. E.E. chiedeva anche che i beni immobili, tra cui una villa di interesse culturale, venissero divisi tra gli eredi (A.A., E.E., B.B.), e in subordine che fosse inclusa anche J.J. nella divisione, rivendicando a sé la “palazzina per la caccia”.
Procedura
Il Tribunale di Torino ha deciso che l’eredità di K.K. si era devoluta a L.L. (e quindi a H.H., suo erede), A.A., E.E., B.B., G.G. e F.F., con quote specifiche. In seguito, A.A. ha impugnato la sentenza, sostenendo che J.J. fosse effettivamente il coniuge di K.K., circostanza che avrebbe influito sulle quote ereditarie. La Corte d’Appello ha rigettato l’appello, sostenendo che la prova del matrimonio tra J.J. e K.K. non fosse stata adeguatamente fornita.
Motivi di appello
- Prova del matrimonio: A.A. contestava il fatto che non fosse stato considerato il matrimonio con J.J., presentando vari documenti (estratti di morte, compravendita di quota ereditaria, sentenze relative all’adozione dei figli di K.K.) che indicavano J.J. come il marito di K.K. Il ricorrente sosteneva che, in base alle circostanze (distruzione di registri civili durante la Seconda Guerra Mondiale), il matrimonio potesse essere provato anche senza un atto ufficiale, citando l’art. 132 c.c. che permette la prova per “qualsiasi mezzo” in caso di distruzione o smarrimento dei registri.
- Onere della prova e applicazione del diritto tedesco: A.A. ha anche argomentato che, trattandosi di un matrimonio celebrato in Germania, la legge tedesca fosse applicabile, e quindi J.J. non fosse tenuto a produrre l’atto di matrimonio in copia autentica. Inoltre, ha sottolineato che le sentenze relative all’adozione dei figli di K.K. avevano già riconosciuto il matrimonio sulla base di dichiarazioni.
Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato le questioni relative alla prova del matrimonio, applicando principi generali già espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la qualità di erede può essere provata anche senza l’atto di matrimonio, utilizzando altri mezzi di prova, se i registri civili sono andati distrutti. In questo caso, la sentenza impugnata aveva errato nel limitarsi a considerare solo il primo comma dell’art. 132 c.c., senza applicare correttamente il secondo comma che consente di provare il matrimonio con ogni mezzo quando ci sono indizi di “forza maggiore”.
Considerazioni
- Prova del matrimonio: È stato sottolineato che, nonostante la distruzione dei registri, esistevano sufficienti indizi per ritenere che il matrimonio tra J.J. e K.K. fosse effettivamente esistito (ad esempio, la dichiarazione di stato di matrimonio nel contesto delle adozioni).
- Accertamento della qualità di erede: Il ricorso evidenziava che la questione dell’accertamento della qualità di erede era centrale, e che A.A., avendo interesse a chiarire la posizione di J.J., avesse diritto di impugnare la decisione di primo grado.
In sintesi, la Corte di Cassazione ha dato continuità alla giurisprudenza, considerando che in mancanza di atti ufficiali, la prova della qualità di erede può essere fornita tramite altre prove, comprese dichiarazioni e atti giudiziari precedenti.
APPELLO CIVILE
INTERVENTO IN CAUSA E LITISCONSORZIO
Svolgimento del processo
1.E.E. in (Omissis) ha citato avanti il Tribunale di Torino A.A., B.B. e J.J., chiedendo: che fosse accertato che l’eredità di K.K., deceduta il 10-81984, si era devoluta a favore dei figli L.L., A.A., E.E. in (Omissis), B.B., G.G., F.F., in assenza di concorso di coniuge, tale non essendo il sedicente J.J.; che fosse accertato che gli eredi L.L., G.G. e F.F. avevano ceduto i loro diritti sugli immobili caduti in successione a favore di A.A., E.E. e B.B.;
che fosse disposta la divisione dei beni caduti nella successione di K.K. di cui alla Villa di importante interesse culturale e soggetta a vincolo delle Belle Arti sita a M, come catastalmente censita, tra i partecipanti alla comunione A.A., E.E., B.B.; in subordine aveva chiesto che la divisione fosse disposta anche tra J.J. e che in ogni caso fosse a lei assegnata la “palazzina per la caccia” con le pertinenze, conteggiandosi a suo favore le migliorie eseguite.
Il Tribunale di Torino ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di H.H. erede di L.L., I.I. marito dell’attrice in regime di comunione dei beni, G.G. e F.F. quali figli adottivi di K.K.
Si sono costituiti i convenuti A.A., B.B. e i terzi chiamati G.G. e F.F.
Con sentenza non definitiva n. 2906/2014 il Tribunale di Torino ha dichiarato che l’eredità di K.K., in mancanza di coniuge, si è devoluta a L.L. (e per lei a H.H.) per la quota di 1/18, A.A. per la quota di 19/54, E.E. per la quota di 13/54, B.B. per la quota di 13/54, G.G. e F.F. per la quota di 1/18 ciascuno; ha disposto con separata ordinanza il proseguo del giudizio.
2.A.A. ha proposto immediato appello avverso la sentenza e si sono costituiti gli appellati E.E. in (Omissis), B.B., F.F. e G.G., mentre le altre parti sono rimaste contumaci.
La sentenza n. 1922 pubblicata il 1-9-2017 della Corte d’Appello di Torino ha rigettato il motivo di appello con il quale l’appellante aveva censurato la sentenza di primo grado sostenendo che avesse erroneamente escluso la prova del vincolo coniugale tra K.K. e J.J.
Ha rilevato che ai sensi dell’art. 130 cod. civ. l’atto di celebrazione del matrimonio costituiva, in linea generale, l’unica prova documentale del matrimonio senza possibilità di equipollenti; ha evidenziato che sussisteva la deroga di cui agli artt. 132 e 452 cod. civ. per il caso di distruzione o smarrimento dei registri di stato civile, ma nel caso di specie né l’appellante né gli altri contraddittori avevano depositato l’atto di matrimonio e nemmeno avevano offerto principio di prova sullo smarrimento o distruzione dei registri, posto che le operazioni militari con distruzione di interi archivi in territorio tedesco e in territorio polacco erano terminate nel 1945, mentre il presunto matrimonio sarebbe stato celebrato a B il (Omissis). Ha escluso che si fosse formato il giudicato sull’esistenza del vincolo coniugale, in quanto le statuizioni richiamate dall’appellante avevano pronunciato l’adozione di minorenni ma non si erano pronunciate con efficacia giudicato sulla questione di stato, sulla quale il Tribunale per i minorenni era anche privo di competenza funzionale; ha aggiunto che anche in quei giudizi era emersa la carenza di documentazione relativa alla celebrazione del matrimonio ed era stata ritenuta sufficiente, ai fini dell’adozione, la dichiarazione resa dai ricorrenti di essere uniti in matrimonio.
3.A.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
B.B. ha proposto controricorso con ricorso incidentale affidato a un motivo, a sua volta E.E. si è difesa con controricorso e le altre parti sono rimaste intimate.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 14-12-2023 e in prossimità della pubblica udienza il ricorrente e la controricorrente B.B. hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito di quell’udienza, con ordinanza interlocutoria n.35821/2023 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo, in mancanza della comunicazione ex art. 377 co.2 cod. proc. civ. della data dell’udienza del 14-12-2023 ai difensori della controricorrente E.E., i quali non avevano depositato memoria né erano comparsi all’udienza; con l’ordinanza è stato altresì chiesto il deposito degli avvisi di ricevimento delle notificazioni del ricorso di A.A. e del controricorso di E.E. a H.H. nella sua residenza in Germania, dando nel contempo termine per l’eventuale rinnovazione delle notificazioni che non si fossero perfezionate.
Nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. per la pubblica udienza del 6-6-2024 il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni, il ricorrente ha depositato il ricorso e l’ordinanza interlocutoria notificati in rinnovazione a H.H. in Germania, ma non ha prodotto copia dell’avviso di ricevimento; si sono costituiti gli eredi di E.E. deceduta il (Omissis), C.C. e D.D., producendo memoria e anche la prova della notifica del controricorso a H.H.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, svolto lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 130 , 131 , 132 cod. civ., il ricorrente sostiene che erroneamente la sentenza impugnata abbia escluso la prova del rapporto di coniugio tra J.J. e K.K., con la conseguente erronea determinazione delle quote di eredità di K.K. devolute agli eredi.
Il ricorrente evidenzia che vi è agli atti estratto dei registri degli atti di morte di J.J., rilasciato dal Comune di S, dal quale risulta che lo stesso era vedovo di K.K. e vi è l’atto ai rogiti notaio M.M. con il quale lo stesso J.J. aveva stipulato la compravendita di quota ereditaria a favore del ricorrente, nelle cui premesse si dava atto che ad K.K. era succeduto il marito J.J.; aggiunge che vi sono quattro sentenze, nell’ambito del contenzioso relativo all’adozione, che hanno ritenuto sufficiente al fine dell’accertamento del rapporto di coniugio la dichiarazione dei coniugi, unitamente al dato che in tutti gli atti anagrafici i richiedenti erano indicati come coniugi, per cui evidenzia che su tale accertamento si è anche cristallizzato il giudicato. Sostiene che erroneamente la sentenza impugnata abbia richiamato l’art. 130 cod. civ., che è disposizione relativa alla prova del rapporto di coniugio tra due cittadini italiani relativamente a matrimonio contratto in Italia, mentre la limitazione di prova posta dall’art. 130 cod. civ. non vale per i terzi; aggiunge che i matrimoni contratti all’estero, come quello in questione concluso in Germania, vanno provati secondo la legge del luogo di celebrazione e lo straniero, quale era J.J., non è gravato dall’onere di produrre copia autentica dell’atto di matrimonio.
Inoltre il ricorrente richiama il disposto dell’art. 132 cod. civ., secondo il quale nel caso di distruzione o smarrimento dei registri di stato civile il matrimonio può essere provato a norma dell’art. 452 cod. civ., sostenendo che le ipotesi considerate dalla disposizione non siano tassative ma esemplificative, per cui l’accesso al regime probatorio agevolato è consentito allorché per qualsiasi motivo sia oggettivamente impossibile reperire l’atto di matrimonio.
2.Con il secondo motivo, svolto deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e ss. c.c., il ricorrente sostiene che erroneamente la sentenza impugnata abbia dichiarato che la presentazione dell’atto di matrimonio sia necessaria anche da parte dei terzi che intendono fare valere un diritto dipendente direttamente dal rapporto di coniugio e abbia da tale affermazione tratto l’erronea conseguenza che era l’odierno ricorrente a dovere produrre l’atto. Sostiene che i documenti prodotti dall’attrice non provino alcunché, essendo dichiarazioni in negativo rilasciate solo da alcune delle presunte stazioni dello stato civile tedesco e polacco, per cui rileva che nessuna prova escludente del matrimonio sia stata data, mentre è stata prodotta dal ricorrente la serie di atti civili, notarili e di sentenze che dimostrano il rapporto di coniugio.
3.Con il terzo motivo, svolto deducendo la violazione e falsa applicazione dei principi generali inderogabili in materia di accertamenti incidentali su questioni pregiudiziali attinenti allo stato delle persone, il ricorrente sostiene che nel nostro sistema debba escludersi la possibilità di accertamento incidentale su una questione pregiudiziale di stato delle persone con effetto limitato alla controversia principale, specie se vertente fra persone non legittimate all’azione di stato, quale nella fattispecie E.E..
4.Con l’unico motivo di ricorso incidentale, svolto ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., deducendo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 , 111 , 167 , 294 e 345 c.p.c., B.B. evidenzia di avere eccepito l’inammissibilità dell’appello, in quanto A.A. aveva preteso di introdurre per la prima volta in appello, in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., la domanda di accertamento della qualità di chiamato all’eredità e di coerede in capo a J.J., che nel corso del giudizio di primo grado non era stata introdotta da alcuna parte legittimata a proporla. Quindi lamenta l’omessa pronuncia sull’inammissibilità dell’appello e comunque l’errore consistito nel non avere dichiarato l’inammissibilità dell’appello che verteva su domanda nuova.
5.Preliminarmente si dà atto che la notifica del ricorso principale a H.H. presso la sua residenza a S, (Omissis) – Germania -, S n. (Omissis), a mezzo del servizio postale da parte dell’ufficiale giudiziario, che ha spedito la raccomandata n. (Omissis), risulta essere stata ritualmente eseguita, per cui non si pongono questioni relative al perfezionamento della notifica rinnovata. Il ricorrente non ha provveduto, dopo l’emissione dell’ordinanza interlocutoria, a evidenziare di avere già depositato l’avviso di ricevimento dell’avvenuta notifica, come avrebbe potuto fare prima di procedere alla rinnovazione della notificazione, che era stata disposta soltanto per il caso in cui l’avviso di ricevimento della prima notificazione non fosse stato prodotto; però, l’ulteriore verifica sugli atti depositati dal ricorrente ha consentito di reperire l’avviso di ricevimento, che era apparso mancante al momento dell’emissione dell’ordinanza interlocutoria, e così di accertare che la prima notifica si era perfezionata.
Specificamente, tra gli atti depositati telematicamente il 30-8-2023 dall’avv. Fabris, con intitolazione “atto generico”, si rinviene il quarto allegato che, nominato “notifica S -Germania (Omissis)”, è l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione in Germania, nell’indirizzo sopra indicato, dell’atto inviato con n. (Omissis), ricevuto dalla destinataria che ha sottoscritto l’avviso il 6-8-2018.
6.Preliminarmente si dà altresì atto che non si pongono questioni in ordine all’integrità del contraddittorio nei confronti di J.J., contumace e deceduto il 24-7-2009 nel corso del giudizio di primo grado senza che l’evento risultasse in causa nei modi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ. Ciò in quanto si sono costituiti nel giudizio di appello i figli adottivi di J.J., F.F. e G.G., suoi successori ex art. 567 cod. civ., senza che sia mai stata neppure allegata in causa l’esistenza di altri eredi di J.J. che siano stati pretermessi.
Infatti, la circostanza che F.F. e G.G. avessero accettato almeno tacitamente l’eredità del genitore adottivo risulta già dal contenuto della loro comparsa di costituzione di data 26-10-2010 nel giudizio di primo grado, laddove essi avevano chiesto che fosse attribuita a loro la quota di eredità di K.K. spettante a J.J.
Quindi, risulta essere stato rispettato il disposto dell’art. 110 cod. proc. civ., da applicare anche nel caso in cui il diritto controverso non sia più nel patrimonio del de cuius al momento dell’apertura della successione (cfr. Cass. Sez. 2 2-7-2014 n. 15107 Rv. 631699-01), come nella fattispecie in cui J.J. aveva ceduto al ricorrente la sua quota dell’eredità di K.K. oggetto di controversia.
7.Deve essere esaminato logicamente per primo il ricorso incidentale, con il quale la ricorrente incidentale B.B. lamenta che non sia stato dichiarato inammissibile l’appello con cui A.A. aveva chiesto per la prima volta l’accertamento della qualità di coerede di J.J.
Il motivo è evidentemente infondato, in quanto la domanda proposta da E.E. che aveva instaurato il giudizio era volta ad accertare che l’eredità di K.K. si era devoluta ai figli eredi, in assenza di concorso del coniuge, perché tale non era J.J. Quindi, la questione dell’accertamento sui partecipanti alla comunione ereditaria e per questo della qualità di erede di J.J. era oggetto di giudizio, tanto che la sentenza di primo grado aveva escluso che J.J. fosse coniuge della de cuius e perciò coerede; per questo, A.A., in quanto parte del giudizio e anche cessionario dei diritti sull’eredità di J.J., aveva interesse a impugnare la statuizione per devolvere la questione relativa ai partecipanti alla comunione ereditaria alla cognizione del giudice del gravame.
8.In ordine ai motivi di ricorso principale, sono ammissibili, diversamente da quanto sostenuto dai controricorrenti e anche fondati nei termini di seguito esposti il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente stante la stretta connessione, con conseguente assorbimento del terzo motivo.
In primo luogo, deve essere data continuità ai principi, già posti dalla giurisprudenza di legittimità e che si richiamano come enunciati da Cass. Sez. 2 del 29-3-2006 n. 7276 (Rv. 587734-01), laddove si legge che la qualità di erede, quale titolo di vocazione ereditaria nella successione legittima, deve essere provata attraverso gli atti dello stato civile dai quali si deve desumere il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell’art. 565 cod. civ.; però l’impossibilità per chi vanti la qualità ereditaria di produrre in giudizio gli atti di stato civile per fatti indipendenti dalla sua volontà non può giustificare il diniego della vocazione ereditaria in favore di colui che è designato erede dalla legge, di tal che, nel caso in cui i registri dello stato civile manchino o siano andati distrutti o smarriti o se, per qualsiasi causa, manchi la registrazione di un atto, la prova della nascita e della morte può essere data con qualunque mezzo a norma dell’art. 452 cod. civ. e allo stesso modo può essere data la prova delle annotazioni – come il matrimonio-che dovevano farsi per legge sugli atti dello stato civile mancanti; detta norma, per il carattere generale e astratto del suo dettato, serve a sopperire, anche nel processo, all’esigenza della prova che, sussistendo i presupposti in essa previsti, potrà essere data con ogni mezzo (nello stesso senso Cass. Sez. 2 14-10-2020 n. 22192 Rv. 659330-01).
Nella fattispecie, non poteva la Corte d’Appello invocare la previsione dell’art. 130 cod. civ. e ritenere che la prova del titolo successorio del coniuge deve essere dato mediante la presentazione dell’atto di matrimonio, senza considerare compiutamente le previsioni dell’art. 132 cod. civ., che disciplinano l’ipotesi della mancanza dell’atto di matrimonio. Sulla questione la sentenza impugnata si è limitata a dichiarare che le operazioni militari erano cessate sul suolo europeo nel 1945 e il presunto matrimonio sarebbe stato celebrato a B il (Omissis), ove non constava che vi fossero stati bombardamenti dal 1945; da ciò la sentenza ha evidentemente tratto elementi per escludere l’applicazione del primo comma dell’art. 132 co. 1 cod. civ. laddove, per il caso di distruzione o smarrimento dei registri dello stato civile, rinvia all’art. 452 cod. civ. ai fini della prova del matrimonio con ogni mezzo.
Però, in questo modo la sentenza non ha dimostrato di avere fatto applicazione del secondo comma dell’art. 132 cod. civ., laddove dispone che, quando vi sono indizi che per caso di forza maggiore l’atto di matrimonio non sia stato inserito nei registri, la prova del matrimonio con ogni mezzo è ammessa se risulta il possesso di stato. Infatti, il ricorrente evidenzia che J.J. e K.K. erano già stati ritenuti coniugi dal Tribunale per i minorenni di Torino che con il decreto di data 17-11-1973 aveva pronunciato l’adozione di G.G. e F.F.;
quel decreto, considerando la dichiarazione di entrambi i coniugi e gli altri elementi emersi in quel giudizio, secondo quanto dà atto la sentenza impugnata, tra i quali il dato che in tutti gli atti anagrafici i richiedenti erano indicati come coniugi, secondo quanto valorizzato nel ricorso, aveva chiaramente fatto applicazione dell’art. 132 co. 2 cod. civ.; quindi, in quel caso erano stati ritenuti esistenti indizi di forza maggiore, evidentemente riferiti alla situazione post-bellica nei territori tedeschi.
La circostanza che quel decreto del Tribunale dei minorenni non si fosse pronunciato con efficacia di giudicato, come valorizzato dalla sentenza impugnata, non esimeva la Corte d’Appello dall’accertare se sussistessero i presupposti per applicare il secondo comma dell’art. 132 cod. civ. anche in questo giudizio, considerando perciò le stesse risultanze del decreto del Tribunale per i minorenni di Torino e gli elementi ivi valorizzati, nonché le risultanze dello stato civile del Comune di S che nell’atto di morte qualificavano J.J. come di stato civile vedovo di K.K.
9.Per le ragioni esposte, rimanendo ogni ulteriore e diversa questione assorbita, si impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, che deciderà facendo applicazione dei principi esposti e attenendosi a quanto sopra ritenuto.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
10.L’esito del ricorso incidentale impone la dichiarazione ex art. 13 co. 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 a carico della ricorrente incidentale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso principale, assorbito il terzo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza
impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
In considerazione dell’esito del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 giugno 2024 e, a seguito di riconvocazione, il 27 giugno 2024.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2024.