Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 05/06/2024) 26/08/2024, n. 23082
In questa sentenza, il Tribunale di Chieti aveva inizialmente riconosciuto un assegno divorzile a favore di B.B., fissato a 300,00 Euro, in sostituzione dei 600,00 Euro previsti in fase di separazione. La Corte di Appello di L’Aquila, tuttavia, ha riformato tale decisione, eliminando l’assegno divorzile e aumentando l’assegno di mantenimento a favore dei figli, stabilendo un contributo di 800,00 Euro per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente. La Corte ha anche disposto la restituzione delle somme già pagate dal marito, A.A., maggiorate degli interessi legali.
A.A. ha impugnato la decisione in Cassazione, presentando due motivi di ricorso, tra cui l’errata applicazione della normativa sul periodo di decorrenza del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate, e la violazione dei principi relativi alla soccombenza nelle spese processuali. Inoltre, B.B. ha proposto un ricorso incidentale, evidenziando la sua condizione di svantaggio economico e la necessità dell’assegno divorzile, data la sua carriera professionale limitata a causa delle responsabilità familiari.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso incidentale, ritenendo che l’assegno divorzile fosse giustificato, dato che B.B. aveva svolto quasi esclusivamente il ruolo di madre e si era sacrificata professionalmente per il bene della famiglia, a differenza di A.A., che aveva avuto maggiori opportunità professionali. La sentenza impugnata è stata quindi annullata, e il caso è stato rinviato alla Corte di Appello di L’Aquila per una nuova valutazione.
In sintesi, la Cassazione ha ribadito che, per la determinazione dell’assegno divorzile, è fondamentale considerare non solo la situazione economica attuale, ma anche l’oggettiva disparità di impegno professionale tra i coniugi, in particolare quando uno dei due ha sacrificato la propria carriera per assumere la responsabilità principale nella gestione familiare.
DIVORZIO› Assegno di divorzio
Svolgimento del processo
Con sentenza nr. 61/2021 il Tribunale di Chieti ha riconosciuto un assegno divorzile in favore di B.B., determinato nella diversa misura di Euro 300,00 in luogo della somma di Euro 600,00 in cui era stata fissata la misura del mantenimento in sede di separazione, da A.A. e confermato le altre condizioni già adottate in sede di separazione (assegnazione alla moglie della casa coniugale, determinazione di assegno di mantenimento in favore di ciascuno dei figli -ormai maggiorenni ma non economicamente indipendenti- a carico del A.A. nella misura di Euro 600,00 ognuno, con obbligo di corresponsione in favore della madre che provvede al loro mantenimento). A.A. impugnò la sentenza del Tribunale di Chieti che riduceva a 300,00 Euro l’assegno divorzile accordato in sede di separazione chiedendone la revoca per mancanza dei presupposti. La Corte di Appello di L’Aquila in riforma dell’impugnata sentenza eliminò l’assegno divorzile di Euro 300,00 riconosciuto a B.B., la quale attualmente rivestiva le funzioni di Magistrato Onorario presso il Tribunale di Pescara che le potevano garantire il proprio sostentamento e l’autosufficienza economica disponendo l’aumento del contributo mensile posto a carico del padre in favore di ciascun figlio ad Euro 800,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, con decorrenza a far data dalla proposizione della relativa domanda riconvenzionale in primo grado da parte della attuale appellata e ponendo le spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del 60% a carico del padre e nella misura del 40 % a carico della madre. Inoltre dispose la restituzione di quanto già versato dal A.A. delle somme già pagate a tal titolo, maggiorato degli interessi legali, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza resa sullo status alla data della decisione.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila ha proposto ricorso in cassazione A.A. affidato a due motivi e memoria. B.B. resiste con controricorso con ricorso incidentale affidato ad un motivo.
Motivi della decisione
I motivi del ricorso principale sono i seguenti:
1) Errata applicazione della normativa inerente la determinazione del periodo di decorrenza del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate dal A.A. alla resistente B.B. nel corso del giudizio di divorzio, in palese violazione dei principi di diritto (cristallizzati nella Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella Sentenza n. 32914/22 sulla scorta della valutazione comparata delle norme di cui al disposto di cui all’art. 189 disp att. cpc, della normativa cautelare ex artt. 669 bis e segg. cpc e della normativa sulla ripetizione dell’indebito ex artt. 2033 e segg. C.C. in considerazione dell’incidenza della normativa indicata nell’ambito della procedura disciplinata dalla legge n. 898/70 ) che disciplinano l’individuazione del dies a quo ex art. 360 n. 3 cpc:;
2) Violazione di diritto e nullità parziale della Sentenza ex art. 360 , n. 3 e 4, cpc: Violazione del disposto di cui agli artt. 91 e 92 cpc per erronea dichiarazione di soccombenza parziale del ricorrente, con conseguente compensazione delle spese di lite, effettuata in forza di contraddittoria valutazione delle domande avanzate dalle parti, della mancata valutazione dell’ostruzionismo opposto alla conciliazione da parte della resistente nel corso delle fasi processuali e della lacunosa valutazione delle questioni di diritto poste a fondamento delle rispettive domande delle parti.
Con ricorso incidentale affidato ad un motivo la ricorrente incidentale afferma di aver dimostrato che quando si è sposata, negli anni ’90 era una giovanissima avvocata di appena trent’anni, ma che mai ha potuto esercitare la libera professione con profitto o intraprendere una carriera con un lavoro a tempo pieno, o ad esempio solo lavorare e dedicarsi allo svago come ha fatto il Sig. A.A. come era emerso dalla prova testimoniale, perché si è dovuta occupare di due figli piccoli, anche nel ruolo supplente del padre, che ha dimostrato essere assente.
In merito all’assegno divorzile la Corte distrettuale ha così ha motivato: “”il mancato rinnovo nell’incarico di Giudice Onorario per l’anno 2021 (circostanza valorizzata dal Tribunale di Chieti per accogliere le richieste della resistente) risulta smentito per tabulas dalla affermazione della stessa B.B. che ha invece confermato, all’udienza del 5.10.2020, il rinnovo della carica sino a maggio 2024. Il che consente di ritenere che allo stato ella svolga tale attività, godendo dei relativi emolumenti. Verosimilmente inoltre, allo stato attuale della legislazione, la resistente potrà conseguire la stabilizzazione del rapporto lavorativo, considerata l’entrata in vigore della normativa di cui alla legge di bilancio 234/21 che prevede il riassorbimento della magistratura onoraria. Nè a ciò pare ostativa la necessità di superare una procedura di valutazione attesa l’indiscussa professionalità ed esperienza acquisita dall’appellata che le hanno consentito sinora di superare positivamente le valutazioni di professionalità;…a diversa conclusione non può indurre neppure la pur lamentata patologia da cui l’appellata principale risulta oggettivamente affetta, posto che essa non può valutarsi di per sé né collegata al maggior impegno profuso nella gestione della famiglia, né al trauma della separazione (essendosi manifestata in epoca molto più recente) e comunque non pare aver prodotto, salvo limitati periodi di riacutizzazione, conseguenze invalidanti, tali da impedire alla stessa di continuare a svolgere l’attività lavorativa sinora espletata”. Il ricorso incidentale è fondato e deve essere accolto con assorbimento del ricorso principale.
Infatti dagli elementi in causa è emersa un’analoga professionalità degli ex coniugi ed un percorso professionale sperequato a favore del marito nonché il peso pressoché esclusivo della conduzione della vita familiare ed in particolare l’accudimento della prole a carico della moglie. Queste circostanze di fatto non sono state messe in discussione dalla Corte d’Appello che fonda la sua decisione su due profili: uno in fatto, la circostanza che la ricorrente ancora lavori e non abbia smesso nel 2021 (profilo del tutto irrilevante in relazione al criterio compensativo, non essendo in discussione nel caso di specie quello assistenziale) e la deduzione ipotetica secondo la quale la scelta di fare il giudice onorario non è stato un ripiego ma appunto una scelta. Il fatto che la cura della famiglia faccia parte dei doveri inderogabili vale per entrambi i genitori e non può essere posta a base dell’esclusione del diritto all’assegno di divorzio. La giurisprudenza citata nel ricorso principale che esige la prova delle occasioni lavorative non ha avuto continuità perdute è stata superata da quella più recente (sez.1 sentenza nr. 35434 del 19/12/2023) che afferma la sufficienza a) della definizione dei ruoli nel senso che il peso familiare sia a carico prevalente se non esclusivo dell’ex coniuge economicamente più debole; b) l’oggettiva diversità di impegno lavorativo e di soddisfazione reddituale; c) il nesso eziologico, la cui prova è presuntiva, tra il carico così come definito e il soddisfacimento professionale e reddituale di uno dei due (quello che non si occupa della famiglia). Nella specie sussiste anche l’elemento in più della sostanziale condizione di parità di competenza professionale in partenza. Nella fattispecie sussistono pertanto tutte le condizioni per l’applicazione del criterio compensativo.
L’accoglimento del ricorso incidentale determina l’assorbimento dei motivi di ricorso principale in quanto eziologicamente ricollegabile alla statuizione di revoca dell’assegno.
Il ricorso incidentale deve quindi essere accolto, assorbito il ricorso principale, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Dispone altresì che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/03 , in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2024.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2024.