Le Successioni
L’articolo 578 del Codice civile italiano, ora abrogato, regolava la successione dei genitori rispetto ai figli naturali. Tale norma, valida fino al 7 febbraio 2014, è stata abrogata dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha introdotto significative modifiche nel diritto di famiglia e, in particolare, nella disciplina della filiazione.
L’abrogazione dell’articolo 578 è avvenuta a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 219 del 2012, che ha sancito il principio di parità tra figli legittimi e figli naturali, eliminando ogni distinzione legale tra filiazione matrimoniale e non matrimoniale.
Contenuto dell’Articolo 578 c.c.
Prima dell’abrogazione, l’articolo 578 stabiliva che, in caso di morte di un figlio naturale senza prole e senza coniuge, l’eredità sarebbe stata devoluta ai genitori che lo avevano riconosciuto o di cui era stato dichiarato figlio. Se il figlio fosse stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l’eredità sarebbe stata suddivisa in parti uguali tra di essi. Tuttavia, se solo uno dei genitori lo avesse riconosciuto, l’altro genitore era escluso dalla successione.
Questa disciplina rispecchiava una visione ancora distinta della filiazione naturale rispetto a quella legittima. Tuttavia, la riforma del 2012 ha modificato radicalmente tale impostazione, eliminando qualsiasi distinzione tra figli naturali e legittimi, estendendo agli uni i diritti successori degli altri.
Abrogazione e parificazione dei diritti dei figli
Con l’entrata in vigore della legge n. 219 del 2012, e successivamente del D.Lgs. n. 154 del 2013, l’articolo 578 è stato espressamente abrogato e sostituito da nuove norme che riflettono il principio di eguaglianza tra figli. Secondo questa nuova disciplina, non ha più rilevanza il fatto che un figlio sia nato all’interno o al di fuori del matrimonio, e tutti i figli godono dei medesimi diritti in materia successoria.
La riforma ha quindi modificato non solo l’articolo 74 del Codice civile, che disciplina la parentela, ma anche numerose altre disposizioni in materia di successioni, eliminando la nozione di “legittimazione” e portando a un allineamento delle norme riguardanti figli legittimi e naturali. Oggi, in caso di decesso di un figlio senza coniuge né discendenti, l’eredità viene devoluta ai genitori, indipendentemente dal loro stato matrimoniale.
Effetti dell’Abrogazione dell’Articolo 578 c.c.
L’abrogazione dell’articolo 578 ha eliminato ogni distinzione tra figli legittimi e naturali nel diritto successorio. Ciò significa che, sia i figli nati all’interno del matrimonio sia quelli nati al di fuori di esso godono degli stessi diritti e doveri nei confronti dei genitori e degli ascendenti. La riforma ha garantito una piena parità di trattamento tra tutti i figli, in linea con i principi di eguaglianza sanciti dall’articolo 3 della Costituzione italiana e con le convenzioni internazionali, come la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.
Inoltre, la riforma ha reso superfluo l’istituto della legittimazione, che in precedenza permetteva di equiparare i figli naturali ai figli legittimi attraverso un atto formale. Oggi, la parentela e i diritti successori si fondano unicamente sul riconoscimento o sull’accertamento della filiazione, indipendentemente dal contesto matrimoniale.
I servizi dello Studio Daplex sulle Successioni
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