La tutela dai vizi dell’immobile compravenduto
Nella compravendita immobiliare, il venditore trasferisce la proprietà di un immobile a fronte del pagamento di una somma di denaro. Tuttavia, oltre al trasferimento della proprietà, il venditore è tenuto a garantire l’assenza di vizi che rendano l’immobile inidoneo all’uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Tale obbligo è previsto dall’articolo 1490 del Codice Civile.
“Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
Che cosa si intende per vizi dell’immobile?
I vizi sono difetti di natura funzionale o strutturale, sia intrinseci che estrinseci, presenti al momento della compravendita. Essi possono riguardare:
- Materiali non idonei o difetti costruttivi;
- Problemi strutturali rilevanti;
- Difetti secondari che impattano su elementi come infissi, pavimenti o altri componenti accessori.
Affinché il compratore possa invocare la garanzia, i vizi devono:
- Essere tali da rendere l’immobile inidoneo all’uso cui è destinato;
- Ridurre in modo apprezzabile il valore economico dell’immobile.
La garanzia non è dovuta se i vizi erano:
- Facilmente riconoscibili con un controllo ordinario, salvo dichiarazione contraria del venditore;
- Conosciuti dal compratore al momento della conclusione del contratto.
Obblighi e limiti temporali per la denuncia dei vizi
Il compratore che scopre dei vizi nell’immobile deve denunciarli al venditore entro 8 giorni dalla scoperta. La denuncia deve essere effettuata in forma scritta, preferibilmente tramite raccomandata a/r o PEC.
Per essere valida, la denuncia deve includere:
- Una descrizione dettagliata dei vizi rilevati;
- Eventuali perizie tecniche che ne attestino l’esistenza e la gravità.
Se il compratore non denuncia i vizi entro il termine previsto, perde il diritto di far valere la garanzia.
La tutela dei vizi, inoltre, si prescrive entro 1 anno dalla data di consegna dell’immobile, termine entro il quale deve essere avviata l’eventuale azione legale.
Le azioni a tutela dell’acquirente
L’acquirente che riscontra dei vizi nell’immobile compravenduto ha diritto a intraprendere diverse azioni, a seconda della gravità dei difetti e delle conseguenze sul bene:
- Azione redibitoria
- Consiste nella risoluzione del contratto con la conseguente restituzione del prezzo pagato.
- Viene esercitata quando i vizi rendono il bene inidoneo all’uso cui era destinato.
- Azione estimatoria
- Permette di ottenere una riduzione del prezzo proporzionata alla diminuzione di valore causata dai vizi riscontrati.
- Tale azione è particolarmente utile quando l’acquirente intende mantenere l’immobile, nonostante i difetti.
- Richiesta di risarcimento del danno
- L’acquirente può chiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della presenza dei vizi, come ad esempio costi di riparazione o spese per perizie tecniche.
Condizioni per l’applicazione della garanzia
Per far valere la garanzia, è necessario che:
- I vizi siano occulti e non facilmente riconoscibili al momento dell’acquisto;
- L’acquirente abbia rispettato i termini per la denuncia e la prescrizione;
- I difetti siano preesistenti al momento del trasferimento della proprietà.
Tutela dell’acquirente e oneri del venditore
La garanzia per i vizi dell’immobile costituisce uno strumento essenziale per tutelare l’acquirente in caso di difetti non immediatamente riscontrabili.
L’acquirente deve agire con tempestività, denunciando i vizi entro i termini previsti e fornendo prove adeguate della loro esistenza. Dal canto suo, il venditore è chiamato a rispondere per eventuali difetti strutturali o funzionali presenti al momento della vendita, a meno che non siano stati conosciuti o riconoscibili dal compratore.
Attraverso l’esercizio delle azioni redibitoria, estimatoria o di risarcimento danni, l’acquirente può ottenere la tutela necessaria per ristabilire il valore economico e funzionale dell’immobile acquistato.