La Riforma Cartabia nel diritto di famiglia ha riordinato il processo per separazioni, divorzi, responsabilità genitoriale e tutela dei minori, introducendo un rito unitario e regole più concentrate. Le disposizioni processuali si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 e sono state corrette dal D.Lgs. n. 164/2024. Non tutte le parti del progetto, tuttavia, sono già operative: il nuovo tribunale specializzato è stato rinviato al 17 ottobre 2027.

Il rito unico per persone, minorenni e famiglie

Il D.Lgs. n. 149/2022 ha inserito nel codice di procedura civile gli artt. 473-bis e seguenti, applicabili alle controversie relative a persone, minorenni e famiglie, salvo le esclusioni previste dall’art. 473-bis c.p.c. L’obiettivo è offrire una cornice comune a procedimenti prima regolati da modelli differenti, pur mantenendo discipline specifiche per separazione, divorzio, domande congiunte e violenza familiare.

Il nuovo rito si applica ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, secondo l’art. 35 del decreto e le modifiche della legge n. 197/2022. Le cause già pendenti continuano, in linea generale, con la disciplina anteriore. Perciò la data di deposito del ricorso è essenziale per individuare le regole processuali applicabili.

Ricorso, difese e documenti economici

La riforma Cartabia su separazione e divorzio richiede che le posizioni siano definite fin dagli atti iniziali. Il ricorso deve indicare domande, fatti e mezzi di prova; quando sono richiesti contributi economici o sono presenti figli minori, l’art. 473-bis.12 c.p.c. impone specifiche produzioni, tra cui dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, documenti su immobili, beni registrati, quote sociali ed estratti conto finanziari e bancari dell’ultimo triennio.

La concentrazione iniziale non significa che ogni procedimento sia identico o che non possano emergere fatti sopravvenuti. Serve però a ridurre rinvii e richieste generiche. Il giudice fissa l’udienza e scandisce termini per costituzione e memorie; le parti devono quindi organizzare tempestivamente documenti reddituali, patrimoniali e relativi ai figli, evitando omissioni che rendano incompleta la ricostruzione.

La completezza iniziale aiuta anche la decisione sui provvedimenti temporanei. In presenza di urgenza e pregiudizio imminente, l’art. 473-bis.15 c.p.c. consente misure indifferibili prima del pieno contraddittorio, con successiva udienza di conferma, modifica o revoca. Si tratta di uno strumento eccezionale, legato a fatti specifici, che non sostituisce la trattazione ordinaria dell’intera controversia.

  • Domande chiare: le richieste personali, genitoriali ed economiche vanno formulate nell’atto introduttivo.
  • Prova documentale: redditi, patrimoni e movimenti devono essere rappresentati con i documenti richiesti dalla legge.
  • Contraddittorio anticipato: il convenuto espone difese, eccezioni e domande nei termini fissati.
  • Provvedimenti temporanei: il giudice può regolare in via provvisoria figli, casa e contributi durante la causa.

Figli minori, ascolto e piano genitoriale

Quando il procedimento riguarda figli minori, al ricorso deve essere allegato un piano genitoriale che descriva impegni e attività quotidiane: scuola, percorsi educativi, attività extrascolastiche, frequentazioni e vacanze. Il piano non decide da solo affidamento e collocamento, ma offre al giudice dati concreti per costruire una regolazione compatibile con l’interesse del minore.

La riforma ha inoltre sistematizzato l’ascolto del minore negli artt. 473-bis.4 e seguenti c.p.c. Il minore che ha compiuto dodici anni, e anche quello più piccolo capace di discernimento, deve essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano, salvo le eccezioni motivate previste dalla legge. L’ascolto non equivale a trasferire sul figlio la responsabilità della decisione: la valutazione finale resta al giudice.

La mediazione familiare è un percorso volontario e non può essere imposta alle parti. Nei casi di allegazioni di violenza domestica o di genere operano inoltre regole dedicate: quando ricorrono i presupposti dell’art. 473-bis.43 c.p.c., il mediatore deve interrompere il percorso e non può iniziarlo. Le misure concrete dipendono dagli elementi disponibili e richiedono una valutazione tempestiva della sicurezza.

Il rito attribuisce rilievo anche al curatore speciale del minore quando ricorrono conflitti di interessi o le altre condizioni stabilite dall’art. 473-bis.8 c.p.c. Questa figura rappresenta processualmente il minore e va distinta dal consulente tecnico e dai servizi sociali. La nomina non è automatica in ogni lite tra genitori, ma risponde a presupposti che il giudice deve valutare nel procedimento concreto.

Separazione e divorzio nello stesso procedimento

L’art. 473-bis.49 c.p.c. consente di proporre negli atti introduttivi della separazione anche la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande connesse. Il divorzio diventa procedibile solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione e dopo il decorso del termine previsto dall’art. 3 della legge n. 898/1970.

Il cumulo evita di impostare da zero due procedimenti e permette una gestione coordinata delle questioni comuni. Non realizza però un divorzio immediato: restano i termini di sei mesi per la separazione consensuale e dodici mesi per quella giudiziale, calcolati secondo la legge. Il correttivo del 2024 ha chiarito e coordinato anche la trattazione delle domande congiunte, nel quadro dell’art. 473-bis.51 c.p.c.

Udienze in presenza, da remoto o sostituite da note

La digitalizzazione del processo non trasforma tutte le udienze familiari in collegamenti da remoto. L’art. 127-bis c.p.c. consente al giudice, nei casi ammessi, di disporre che l’udienza si svolga mediante collegamento audiovisivo; ciascuna parte costituita può chiedere la presenza nei termini previsti dalla norma e il giudice decide considerando utilità e importanza della comparizione fisica.

L’art. 127-ter c.p.c. disciplina invece la sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Dopo il correttivo, questa modalità è esclusa quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice. Per le domande congiunte, l’art. 473-bis.51 c.p.c. permette alle parti di chiedere la sostituzione già nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti richiesti.

Nel rito contenzioso familiare la comparizione personale conserva particolare rilievo, soprattutto per il tentativo di conciliazione e per i provvedimenti temporanei ai sensi dell’art. 473-bis.21 c.p.c. Collegamento da remoto e trattazione scritta hanno dunque presupposti differenti; la modalità concreta dipende dagli adempimenti da svolgere e dal provvedimento del giudice.

Il correttivo del 2024 e il tribunale ancora non operativo

Il D.Lgs. n. 164/2024, entrato in vigore il 26 novembre 2024, ha corretto numerose disposizioni del processo civile, comprese quelle del rito familiare. Gli interventi hanno coordinato termini, atti, domande congiunte e strumenti di trattazione. Quando si consulta una guida precedente, è quindi necessario verificare se descriva il testo originario del 2022 o quello vigente dopo il correttivo.

Va distinto il rito, già applicato, dall’istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Dopo più rinvii, l’art. 3, comma 3, del D.L. n. 100/2026, convertito dalla legge n. 145/2026, ha differito l’efficacia delle disposizioni ordinamentali al 17 ottobre 2027. Al 7 ottobre 2026 continuano dunque a operare gli uffici competenti secondo l’assetto vigente; non è corretto presentare il nuovo tribunale come già funzionante.

Conclusione

La Riforma Cartabia nel diritto di famiglia ha reso centrali la preparazione iniziale del ricorso, la trasparenza patrimoniale, la rappresentazione concreta della vita dei figli e il coordinamento tra separazione e divorzio. L’accelerazione dipende però anche dalla complessità del caso e dall’ufficio giudiziario. La disciplina transitoria, il correttivo del 2024 e il rinvio del nuovo tribunale impongono di verificare la data di avvio della causa e il testo normativo vigente.

Lo Studio Legale Daplex e l’assistenza nel nuovo rito familiare

Lo Studio Legale Daplex, con consolidata esperienza nel diritto di famiglia, può assisterti nella scelta della procedura e nella preparazione degli atti e dei documenti richiesti dal rito vigente, compreso il piano genitoriale quando necessario.

Gli avvocati Albino D’Alessio e Virginia Pedemonte valutano domande personali, economiche e relative ai figli, illustrando con trasparenza adempimenti, tempi prevedibili e fattori che incidono sui costi. Il preventivo viene definito per iscritto in rapporto alla concreta complessità del procedimento.

Una crisi familiare richiede decisioni tecniche che incidono sulla vita quotidiana. Lo studio può accompagnarti nel percorso, verificando quali novità della riforma siano applicabili al caso senza trasformare gli obiettivi di semplificazione in promesse di durata o di risultato.

Leggi anche: Separazione consensuale, Divorzio breve, Affidamento condiviso ed esclusivo, Diritto di famiglia.

Studio Daplex

Lo studio